Reato continuato in executivis con scorporo e obbligo di motivare gli aumenti (Cass. pen. Sez. I n. 21608 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che ridetermina la pena per effetto della disciplina del reato continuato tra reati giudicati con separate sentenze, ciascuna delle quali abbia già unificato più violazioni ai sensi dell’art. 81 cod. pen., deve anzitutto scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e operare poi autonomi aumenti per i reati satellite. Gli aumenti non possono essere quantificati in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile. Il giudice dell’esecuzione è inoltre tenuto a motivare l’entità di ciascun aumento, in modo da rendere possibile il controllo del percorso logico e giuridico seguito, non essendo sufficiente il rispetto del limite legale del triplo della pena base.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta di applicazione della continuazione in relazione a quattro sentenze esecutive, l’aveva riconosciuta. Individuata come pena base la più alta, inflitta con una sentenza della Corte di appello di Milano divenuta irrevocabile, aveva aggiunto aumenti in relazione alle altre condanne, rideterminando il trattamento sanzionatorio in sette anni di reclusione ed euro 3.333 di multa.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. In particolare, l’aumento complessivo applicato per i reati di due sentenze era superiore alla sanzione detentiva irrogata dal giudice della cognizione che aveva riconosciuto la continuazione interna ed esterna. Si lamentava altresì l’assenza di motivazione sull’entità degli aumenti e l’impossibilità di evincere se le frazioni fossero al netto della riduzione del terzo per i riti abbreviati.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale consolidato. Il giudice dell’esecuzione deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già unificati con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. V n. 8436 del 2013, Romano; conforme Sez. I n. 17948 del 2024).

La Corte richiama poi l’obbligo di motivazione: il giudice dell’esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati, rendendo noti gli elementi del ragionamento e i canoni adottati, sia pure con la concisione tipica dei provvedimenti esecutivi (Sez. I n. 23041 del 2009, Di Risio). Titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., egli è tenuto a motivare non solo la pena base ma anche l’entità dei singoli aumenti, non bastando il semplice rispetto del limite del triplo della pena base (Sez. I n. 17209 del 2020, Trisciuoglio).

Su tali questioni sono intervenute le Sezioni Unite. Secondo Sez. U n. 6296 del 2016, Nocerino, il giudice dell’esecuzione non può quantificare gli aumenti in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile. Sez. U n. 47127 del 2021, Pizzone, ha chiarito che il giudice deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, con un impegno motivazionale correlato all’entità degli aumenti, tale da consentire di verificare il rapporto di proporzione tra le pene e di escludere un surrettizio cumulo materiale.

Nel caso esaminato il giudice dell’esecuzione non ha operato lo scorporo della condanna alla pena più alta, considerandola nel suo complesso come pena base, in violazione dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. Ha poi determinato un aumento complessivo per i reati di due sentenze senza singoli aumenti motivati, in misura maggiore della pena complessiva applicata per i medesimi reati dal giudice della cognizione, in violazione dell’art. 671, comma 2, cod. proc. pen. Dalla motivazione non è infine dato comprendere se le frazioni di aumento siano al netto della riduzione del terzo per i riti abbreviati. Il ricorso è pertanto fondato, con annullamento dell’ordinanza e rinvio al GIP del Tribunale di Milano, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

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