Revoca della messa alla prova solo nelle cause tassative e con contraddittorio (Cass. pen. Sez. IV n. 10031 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova dell’imputato maggiorenne può fondarsi esclusivamente sull’accertamento di una delle cause tassative previste dall’art. 168-quater cod. pen., non essendo sufficiente una mera rivalutazione della prognosi favorevole compiuta in sede di ammissione. Il giudice deve provvedere previa udienza camerale partecipata fissata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., con avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima, dovendo il contraddittorio vertere specificamente sui presupposti della revoca. È pertanto affetto da nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il provvedimento di revoca emesso de plano o all’esito di un’udienza fissata per una finalità diversa, senza il suddetto avviso.

Il Fatto

Il giudice monocratico, in accoglimento dell’istanza dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, aveva ammesso il prevenuto alla messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen., fissando la durata in dodici mesi e disponendo l’elaborazione del programma da parte dell’UEPE. Il provvedimento non era stato impugnato.

All’udienza successiva, tenuta da un giudice subentrato nel ruolo e destinata alla sola nuova calendarizzazione del processo, la misura è stata revocata in ragione dei plurimi precedenti penali del prevenuto. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 168-bis e 168-quater cod. pen. e degli artt. 464-octies, comma 2, e 127 cod. proc. pen., censurando l’assenza di una causa tassativa di revoca e la violazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondati entrambi i motivi, suscettibili di trattazione congiunta. Il provvedimento impugnato, pur nella sua estrema sinteticità, integra una revoca dell’ordinanza ammissiva fondata su una rivisitazione della valutazione prognostica circa il rischio di recidiva, emessa ex art. 464-octies, comma 1, cod. proc. pen.

Sul piano processuale, il comma 2 dello stesso articolo impone al giudice di fissare l’udienza ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. per la valutazione dei presupposti della revoca, con avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. La Suprema Corte ha già chiarito che non è possibile procedere alla revoca de plano né all’esito di un’udienza fissata per una diversa finalità, senza un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa sulla specifica questione.

Nel caso concreto l’udienza era stata originariamente fissata in attesa delle interlocuzioni con l’UEPE e poi destinata alla nuova calendarizzazione, in ragione del mutamento del giudicante. Ne deriva la nullità generale a regime intermedio per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, non essendo stato garantito l’avviso contenente l’indicazione, sia pure succinta, dell’oggetto del procedimento.

Quanto al profilo sostanziale, l’art. 168-quater cod. pen. prevede tre sole ipotesi di revoca: la grave e reiterata violazione del programma, il rifiuto del lavoro di pubblica utilità e la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di reato della stessa indole. Tali cause sono correlate all’accertamento dell’infedeltà dell’interessato rispetto all’impegno assunto. Non rientra dunque tra esse la mera rivalutazione dei precedenti penali, ma solo l’infondatezza della prognosi palesata dalla commissione di un reato durante la prova.

Il provvedimento è pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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