Colpa grave ostativa alla riparazione dell’errore giudiziario e condotta processuale (Cass. pen. Sez. IV n. 10030 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione dell’errore giudiziario, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, ai sensi dell’art. 643 cod. proc. pen., ricorre quando la condotta dell’interessato abbia dato causa all’errore giudiziario in via esclusiva e non quando si sia limitata ad essere una delle cause concorrenti. Non è necessario che la condotta colposa consista in un comportamento processuale ingannevole o volto a sottrarre al giudice un sapere utile: rilevano anche condotte pre-processuali che, per la loro attitudine a orientare l’accertamento, abbiano determinato la pronuncia di condanna poi travolta in sede di revisione. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. Nessun contrasto sussiste tra l’art. 643 cod. proc. pen. e l’art. 3 Protocollo n. 7 Cedu.

Il Fatto

La ricorrente era stata sottoposta a procedimento penale per reati fallimentari, tra cui il concorso in bancarotta, e condannata in primo grado; la Corte di appello di Catanzaro, in sede di revisione, l’aveva poi assolta dai residui capi di imputazione. Respinta una prima domanda di riparazione dell’errore giudiziario, la Corte della riparazione è stata nuovamente investita della questione in sede di rinvio, dopo che la Terza Sezione aveva accolto il ricorso straordinario e annullato la precedente ordinanza di rigetto.

Con l’ordinanza del 22 maggio 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto l’istanza, ravvisando nella condotta dell’interessata una colpa grave determinante della condanna. Contro tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono esaminati congiuntamente e rigettati. La Corte muove da una premessa metodologica: la valutazione circa l’esistenza di un comportamento gravemente negligente, sinergicamente collegato all’errore giudiziario, costituisce giudizio di merito che, ove sorretto da ragionamento congruo, non è sindacabile in sede di legittimità.

Richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. IV n. 9213 del 2010; Sez. III n. 48321 del 2016; Sez. III n. 25653 del 2022), la Corte ribadisce che la colpa grave è ostativa quando ha dato causa all’errore e non quando ne sia stata una semplice concausa. La Corte della riparazione ha ritenuto assorbente e prevalente la condotta dell’avvocata che, incaricata di riscuotere somme destinate alla società, le ha versate sul proprio conto e ne ha consegnato parte al cliente, fuori dai canali societari e senza garantirne la tracciabilità, agevolando la condotta distrattiva di quest’ultimo.

Quanto all’asserita violazione dell’art. 648 cod. proc. pen., per avere la Corte valorizzato un dato contabile del 31 ottobre 1997, la Corte di legittimità osserva che il dedotto travisamento del libro giornale è stato oggetto di valutazione esplicita e non ritenuto decisivo: gli argomenti difensivi si risolvono in una rilettura alternativa della scrittura contabile, non consentita in cassazione. Il giudice del rinvio non ha violato il principio impartito dalla sentenza rescindente, che non imponeva di ripetere il giudizio di cognizione, ma di verificare se le nuove prove fossero riferibili a fatti già leggibili in chiave difensiva al momento delle condanne.

Infine, è escluso ogni contrasto tra l’art. 643 cod. proc. pen. e l’art. 3 Protocollo n. 7 Cedu: la norma interna esclude la riparazione solo quando l’imputato, prosciolto in revisione, “non ha dato causa per dolo o colpa grave all’errore giudiziario”, in piena armonia con la disposizione convenzionale, che esclude il risarcimento se la mancata rivelazione utile del fatto sia imputabile all’interessato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dall’Amministrazione resistente, liquidate in euro mille. La memoria di quest’ultima, depositata il 7 ottobre 2024, è considerata tempestiva per la proroga di diritto del termine scaduto in giorno festivo ai sensi dell’art. 172, terzo comma, cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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