Esposto all’Ordine degli avvocati non integra diffamazione (Cass. pen. Sez. V n. 31427 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale. In tal caso opera la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sotto forma di esercizio del diritto di critica costituzionalmente tutelato dall’art. 21 Cost., preordinato a ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. Il diritto di critica è prevalente rispetto al bene della dignità personale, del pari tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost., poiché senza libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi. La condotta del legale che, dinanzi a una richiesta perentoria di somme non dovute avanzata dalla controparte per evitare una denuncia penale, qualifichi “estorsivo” il contenuto della missiva ricevuta, è scriminata dall’intento di descrivere la situazione agli organi preposti alla valutazione disciplinare.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di un avvocato per il delitto di diffamazione in danno di un collega. Le parole ritenute offensive erano state espresse in un esposto presentato al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Il ricorrente, nella veste di difensore di una propria cliente, aveva proposto denuncia nei confronti del professionista che aveva inviato alla donna due raccomandate con cui richiedeva la somma di euro 5.000,00 per ciascun assistito, prospettando, in mancanza del pagamento, l’avvio di un giudizio penale. Di qui l’esposto all’Ordine, con cui il ricorrente aveva evidenziato il contenuto estorsivo delle missive. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione degli artt. 51 cod. pen. e 21 Cost. e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di giustificazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui, di regola, non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale. In tal caso ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sotto forma di esercizio del diritto di critica, preordinato a ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5 n. 33994 del 05.07.2010, Rv. 248422).

La Corte condivide l’argomento di quella decisione: a voler diversamente opinare, gli interessati sarebbero privati del diritto di chiedere il controllo sul livello deontologico, nei confronti di soggetti la cui attività di liberi professionisti o di lavoratori dipendenti può incidere profondamente sui propri diritti personali e patrimoniali.

L’esercizio di tale diritto è dunque scriminato dall’ordinamento in forza della generale causa di giustificazione ex art. 51 cod. pen., quale esercizio di un diritto di critica tutelato dall’art. 21 Cost., da ritenere prevalente rispetto al bene della dignità personale, del pari tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost., considerato che, senza libertà di espressione e di critica, la dialettica democratica non può realizzarsi, anche quando la condotta si sostanzi nell’invio di un esposto contenente espressioni offensive nei confronti del professionista all’autorità disciplinare (Sez. 5 n. 13549 del 20.02.2008, Rv. 239825).

Nel solco dei richiamati precedenti, una più recente decisione ha ritenuto non integrato il delitto in una fattispecie in cui l’imputato, controparte del cliente assistito dall’avvocato, aveva comunicato al Consiglio dell’Ordine che la richiesta di onorari, inoltrata senza previa emissione di fattura, costituiva a suo dire “un tentativo di truffa” (Sez. 5 n. 42576 del 20.07.2016, Rv. 268044).

La Corte afferma allora il principio rispetto alla fattispecie concreta: a fronte della richiesta perentoria alla controparte, per evitare una denuncia penale, di corrispondere entro un breve termine somme non dovute ai propri clienti da parte di un legale, la condotta del legale della persona destinataria della missiva, che presenti un esposto al Consiglio dell’Ordine definendone “estorsivo” il contenuto, non integra il delitto di diffamazione, perché è scriminata dall’intento di descrivere la situazione agli organi preposti alla valutazione sul piano deontologico e disciplinare. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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