Rapina lieve entità: la diminuente non si ricava dall’attenuante comune (Cass. pen. Sez. I n. 10038 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina, l’attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 mediante declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 628, comma 2, cod. pen., costituisce uno strumento ulteriore rispetto all’attenuante comune della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., sicché il previo riconoscimento di quest’ultima non osta a un nuovo apprezzamento degli stessi profili. Il giudice dell’esecuzione non può però desumere la spettanza della diminuente dalla qualificazione del fatto come lieve operata in cognizione, essendo tenuto a verificare che sussistano elementi ulteriori di meritevolezza non ancora assorbiti nella valutazione del giudice della cognizione. La speciale attenuante postula una valutazione complessiva del fatto, ed è sufficiente un solo elemento della concreta manifestazione dell’illecito che impedisca di considerarlo lieve per escluderne l’applicazione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in via definitiva per il delitto di rapina aggravata e per il delitto di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 110/1975, unificati dalla continuazione. Il fatto riguardava la sottrazione di merce di valore irrisorio all’interno di un esercizio commerciale, seguita dall’estrazione di un coltello pieghevole e dalla minaccia ai dipendenti che ne chiedevano la restituzione. In cognizione era stata concessa la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, ritenuta prevalente sull’aggravante contestata.
Dopo il passaggio in giudicato della condanna, sopravveniva la sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, che dichiarava illegittimo l’art. 628, comma 2, cod. pen. nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena quando il fatto risulti di lieve entità. Il condannato proponeva allora istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della nuova diminuente. Il Tribunale di Vasto respingeva l’istanza, rilevando che la speciale tenuità era già stata valutata e che la circostanza comune sarebbe stata incompatibile con quella derivante dalla pronuncia additiva. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il ricorso è infondato, ma solo dopo aver precisato l’esatto perimetro della questione. Il passaggio in giudicato della condanna non impedisce al condannato di chiedere al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della circostanza attenuante e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito. La Suprema Corte afferma così la piena esperibilità del rimedio esecutivo in presenza di una declaratoria di illegittimità costituzionale che innovi il quadro sanzionatorio.
Il nodo centrale è però un altro. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l’attenuante della lieve entità costituisce uno strumento ulteriore rispetto a quelli già disponibili, compresa l’attenuante comune dell’art. 62, n. 4, cod. pen., e che il già avvenuto riconoscimento di quest’ultima non osta a un nuovo apprezzamento degli stessi profili in funzione della concessione dell’ulteriore attenuante. Le due diminuenti, dunque, non sono intrinsecamente incompatibili e l’applicazione dell’una non preclude l’altra.
Il Collegio prende atto dell’omogeneità dei parametri indicati dalla Corte Costituzionale rispetto a quelli elaborati dalla giurisprudenza per la speciale tenuità del danno. Proprio da tale sovrapposizione deriva la necessità di un accertamento ulteriore. Quando la condotta di rapina è già stata ritenuta di lieve entità ai sensi dell’art. 62, n. 4, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve verificare se, in aggiunta alle già riconosciute attenuanti, sussistano profili ulteriori di meritevolezza valorizzabili ai fini della nuova diminuente, che non abbiano già formato oggetto di apprezzamento, poiché non è consentita una doppia valutazione favorevole del medesimo elemento.
Il ricorrente sosteneva che la qualificazione del fatto come lieve, ricavata dal riconoscimento dell’attenuante comune, vincolasse il giudice dell’esecuzione alla concessione della nuova diminuente. La Corte ribalta l’assunto: il giudice non deve attenersi a quella qualificazione, ma anzi verificare che vi siano elementi ulteriori non già assorbiti nella valutazione del giudice della cognizione. La speciale attenuante, del resto, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, ed è sufficiente un solo elemento della concreta manifestazione dell’illecito che impedisca di considerarlo lieve perché i presupposti non sussistano.
L’ordinanza impugnata si sottrae a censura, perché il giudice dell’esecuzione ha dato atto che non residuavano altri elementi da valutare, né in senso positivo né negativo. In particolare, l’uso dell’arma, oggetto di aggravante ritenuta ma bilanciata come minusvalente, risultava già valorizzato e non costituiva certo indice di levità del fatto. La Corte richiama da ultimo la vicenda da cui ha avuto origine l’incidente di costituzionalità, caratterizzata da condotte non accompagnate dall’uso di armi. Il ricorso è pertanto respinto con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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