Recidiva facoltativa: motivazione implicita e doppia conforme legittimano l’aumento (Cass. pen. Sez. I n. 10042 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando intende attribuire effetti alla recidiva facoltativa, il giudice deve verificare se il nuovo episodio criminoso sia concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, in rapporto alla natura e al tempo dei precedenti e ai parametri dell’art. 133 cod. pen. L’onere motivazionale può essere assolto anche in forma implicita, purché risulti dato conto dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore. In caso di doppia conforme, la sentenza d’appello si salda con quella di primo grado e le due possono essere lette congiuntamente come unico corpo decisionale.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Firenze, con provvedimento del 17.3.2022, confermava la condanna dell’imputato per reati di falso e ricettazione e, applicata la recidiva, rideterminava la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 10.800 di multa. I giudici di secondo grado rigettavano l’appello nella parte relativa alla recidiva, richiamando l’esistenza di numerosi precedenti specifici e la maggiore pericolosità desumibile dai fatti.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione: la Corte territoriale non aveva risposto alla critica sull’assenza di una relazione qualificata tra i precedenti reati e il nuovo illecito. Successivamente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, eccepiva la prescrizione dei reati, commessi nel 2009.

La Motivazione della Corte

La Sezione I muove dal principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 5859 del 2011, secondo cui l’attribuzione di effetti alla recidiva impone al giudice di accertare la concreta significatività del nuovo episodio sotto il profilo della colpevolezza e della pericolosità. Richiama poi l’orientamento consolidato secondo cui lo specifico onere motivazionale può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore (Sez. VI n. 14937 del 2018; Sez. II n. 39743 del 2015; Sez. VI n. 20271 del 2016).

Nel caso di specie i giudici rilevano la presenza di una doppia conforme: la sentenza d’appello si salda con quella di primo grado, sicché le due possono essere lette congiuntamente come unico corpo decisionale (Sez. II n. 37295 del 2019). La motivazione risulta così congrua, perché richiama i numerosi precedenti specifici e considera che i fatti, posti in relazione ai precedenti, attestano una maggiore pericolosità dell’imputato.

La Corte sottolinea che molteplici indici — natura dei reati, tipo di devianza, omogeneità dei comportamenti — rendono la reiterazione dell’illecito sintomo di riprovevolezza e di pericolosità, giustificando l’inasprimento della pena. L’onere motivazionale è pertanto adeguatamente assolto. Il ricorso, a fronte di ciò, si limita a riproporre le censure già dedotte in appello senza confutarne le ragioni di rigetto: ne deriva una pronuncia di inammissibilità.

Quanto alla prescrizione, la Corte precisa che la declaratoria di inammissibilità non consente di valutare l’eccezione, non dedotta con il ricorso ma solo con la memoria. L’inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi (Sez. V n. 48044 del 2019; Sez. VI n. 9837 del 2019). Osserva comunque che la sentenza d’appello dà atto di una sospensione della prescrizione dal 20.11.2018 al 23.1.2020, che escluderebbe la maturazione del termine, tenuto conto delle aggravanti ad effetto speciale e dello schema dell’art. 63, comma quarto, cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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