Sopravvenuta carenza di interesse rende inammissibile il ricorso senza condanna alle spese (Cass. pen. Sez. VI n. 25558 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere concreto e permanere sino alla decisione. Ne consegue che il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., quando per una sopravvenuta modifica della situazione di fatto o di diritto la finalità perseguita dall’impugnante sia già stata conseguita o abbia perso rilievo per il superamento del punto controverso. Qualora il venir meno dell’interesse sopraggiunga alla proposizione del ricorso, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non configurandosi soccombenza, neppure virtuale.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 30 marzo 2026, ha confermato la sospensione del processo già disposta il 17 dicembre 2024 ai sensi dell’art. 721 cod. proc. pen., in attesa di determinazioni sull’estensione dell’estradizione concessa dagli Emirati Arabi Uniti per un altro reato, avendo il ricorrente invocato il principio di specialità.
Avverso tale ordinanza i difensori del ricorrente hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per non avere il Tribunale indicato le ragioni della ritenuta sussistenza dei presupposti della sospensione, a fronte della richiesta di declaratoria di improcedibilità fondata sul fatto che il reato non era compreso nell’estradizione concessa.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha rilevato che, nelle more del giudizio di legittimità, il Tribunale di Milano ha emesso sentenza il 22 giugno 2026, con cui ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente, accertando che l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità derivante dalla violazione del principio di specialità dell’estradizione.
Il collegio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale, dopo avere sospeso il procedimento in attesa delle determinazioni sull’estensione dell’estradizione, con la sentenza del 22 giugno 2026 ha dato atto del mancato riscontro alla relativa procedura, nonostante i solleciti ministeriali, e ha dichiarato l’improcedibilità per il reato non compreso nel provvedimento di estradizione.
Per effetto di tale decisione è venuto meno l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, diretta all’annullamento del provvedimento di sospensione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’interesse deve essere concreto e permanere sino alla decisione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 6624 del 2011.
Quanto al regolamento delle spese, la Corte ha precisato che, quando il venir meno dell’interesse sopraggiunge alla proposizione del ricorso, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Non si configura, infatti, in tal caso un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 7 del 1997 e da successivi arresti di legittimità.
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Nota della Redazione
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