Falso materiale e ideologico: qualificazione diversa non muta il fatto (Cass. pen. Sez. V n. 10364 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento del fatto contestato non si ravvisa quando la sentenza di condanna sussuma la medesima condotta materiale in una diversa fattispecie incriminatrice, purché gli elementi fattuali dell’imputazione restino identici e la qualificazione giuridica alternativa fosse ampiamente prevedibile alla luce dei riferimenti contenuti nel capo di imputazione. L’indagine sull’osservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza non si esaurisce nel confronto letterale tra contestazione e decisione, ma coinvolge la valutazione del complessivo iter processuale e la verifica delle concrete possibilità di esercizio del diritto di difesa. Falso materiale e falso ideologico, descritti dagli artt. 476 e 479 cod. pen., divergono strutturalmente: il primo attiene alla creazione o alterazione dell’atto, il secondo presuppone un documento genuino dal contenuto non veridico. Il vizio di motivazione che solleciti una diversa lettura delle prove o un differente giudizio di attendibilità dei testimoni resta estraneo al sindacato di legittimità. La doglianza sulla mancanza dei codici hash delle intercettazioni è inammissibile, non essendo tipizzata dal sistema processuale alcuna garanzia di tal genere.

Il Fatto

Un dirigente del settore lavori pubblici di un ente locale, in concorso con un altro soggetto, era stato condannato in primo grado per falso materiale in atto pubblico. Secondo l’accusa, nell’esercizio delle funzioni, aveva formato un verbale di consegna dei lavori indicando quale data di redazione e sottoscrizione il 16 marzo 2012, invece di quella effettiva del 13 aprile 2012, con l’aggravante di aver commesso il fatto su atto fidefaciente. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza dell’8 marzo 2024, aveva confermato la condanna, qualificando però il fatto come falso ideologico ai sensi dell’art. 479 cod. pen.

Il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di necessaria correlazione tra imputazione e sentenza, il decorso della prescrizione ove fosse stata applicata la pena del primo comma dell’art. 476 cod. pen., e vizi di motivazione in ordine alla rilevanza dell’atto e all’affidabilità delle intercettazioni, prive dei codici hash.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa favorevole alla difesa: le due fattispecie diverge profondamente. Il falso materiale consiste nella creazione dell’esistenza documentale dell’oggetto o nella alterazione di un atto genuino preesistente e prescinde da profili di difformità dal vero; può incidere su ogni tipo di atto. Il falso ideologico, invece, presuppone un documento genuino, proveniente da chi appare esserne l’autore, con contenuto non corrispondente al vero, destinato a provare la verità dei fatti attestati. Se la falsità riguarda il medesimo documento, i due reati non possono concorrere, perché è irrilevante che l’atto alterato o contraffatto sia veridico o meno, come affermato dalla Sez. V n. 12400 del 13.11.2015, dep. 2016, Caramanno.

Il Collegio ha però precisato che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio ai diritti della difesa. L’indagine non si esaurisce nel confronto letterale tra contestazione e sentenza, ma coinvolge il complessivo iter processuale, secondo la linea tracciata dalle Sezioni Unite n. 16 del 19.06.1996 e dalle Sezioni Unite n. 36551 del 15.07.2010.

In concreto, tra il fatto contestato e quello ritenuto non si percepisce alcuna alterità: identica è la condotta, consistente nell’indicazione di una data di redazione e sottoscrizione diversa da quella effettiva. Ciò che diverge è la sola indicazione normativa e la conseguente sussunzione in una fattispecie diversa. Si tratta di una semplice differente qualificazione, ampiamente prevedibile alla luce degli univoci riferimenti fattuali della contestazione. Il primo motivo è dunque infondato.

Il secondo motivo è inammissibile perché articolato in fatto: la difesa chiede un diverso apprezzamento delle dichiarazioni del teste e dell’attendibilità delle prove, questione riservata al giudice di merito, che non incontra altro limite che l’indicazione accurata delle ragioni del proprio convincimento (Sez. V n. 51604 del 19.09.2017). Né le circostanze addotte integrano quel dubbio ragionevole che deve consistere in un’eventualità concretamente plausibile e argomentabile con ragioni verificabili, secondo le Sezioni Unite n. 14800 del 21.12.2017, dep. 2018, Troise. Quanto alla pretesa irrilevanza dell’atto, il falso innocuo cade su un atto privo di valenza probatoria, mentre qui la condotta attiene alla data e al luogo di consegna, profilo coperto dalla funzione fidefaciente.

Il terzo motivo è inammissibile per genericità, non essendo stata indicata l’incidenza delle intercettazioni sulla decisione, e perché introduce un dato avulso dal sistema processuale, che contempla un diverso complesso di tutele incentrato sul controllo dell’uso degli impianti da parte dell’autorità giudiziaria, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 28717 del 21.06.2012, Brunetto. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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