Alcoltest: valido l’avviso orale della facoltà di assistenza difensiva (Cass. pen. n. 9235/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non deve necessariamente essere impartito in forma scritta, non essendo tale forma richiesta dalla legge. L’avvenuto avviso può risultare dal verbale di accertamenti urgenti redatto dalla polizia giudiziaria. È affetta da travisamento della prova la decisione che escluda l’avvenuto avvertimento quando il contenuto del verbale attesti espressamente che esso è stato impartito prima del trasporto in ospedale. L’accertamento strumentale del tasso alcolemico non costituisce inoltre prova legale, potendo lo stato di ebbrezza essere desunto anche da ulteriori elementi sintomatici, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari, investito dell’opposizione a decreto penale di condanna e della richiesta di definizione del procedimento mediante messa alla prova, aveva assolto l’imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’avere provocato un incidente. Il conducente era stato trasportato in ospedale dopo un sinistro autonomo e gli accertamenti avevano evidenziato un tasso alcolemico di 3,53 gr/l. L’assoluzione si fondava sulla ritenuta mancanza di prova che gli accertamenti fossero stati eseguiti dopo l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Il Procuratore generale ricorreva per cassazione denunciando manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova. Evidenziava, da un lato, che l’ingresso in ospedale risultava avvenuto alle ore 22:40 e che alle ore 22:45 era stato sottoscritto un modulo contenente sia l’avviso difensivo sia il consenso informato; dall’altro, che il verbale di accertamenti urgenti attestava espressamente che l’interessato era stato informato oralmente della facoltà di assistenza difensiva già prima del trasporto in ospedale e aveva dichiarato di non volersene avvalere.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie anzitutto la censura di manifesta illogicità. La motivazione del giudice di merito viene ritenuta incompatibile con la massima di esperienza secondo cui non è plausibile che, nei cinque minuti intercorsi tra l’ingresso in ospedale e la sottoscrizione del modulo, il personale sanitario abbia già ricevuto ed eseguito la richiesta di prelievo ematico nei confronti di un paziente giunto in ambulanza con lesioni traumatiche. Il dato è ulteriormente rafforzato dal fatto che il modulo sottoscritto alle ore 22:45 conteneva anche il consenso informato, logicamente anteriore al trattamento sanitario.
È fondato anche il motivo relativo al travisamento della prova. Il verbale di accertamenti urgenti attestava che il conducente era stato informato oralmente, prima del trasporto in ospedale, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e che aveva dichiarato di non volersene avvalere. La sentenza di assoluzione, affermando che tale circostanza non risultava provata, si pone quindi in palese contrasto con il contenuto dell’atto processuale specificamente indicato nel ricorso.
La Corte precisa inoltre che l’avviso previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non richiede forma scritta. La prova dell’avvenuto adempimento può essere fornita dal verbale di polizia giudiziaria, che nel caso concreto riportava espressamente l’avvertimento orale e la successiva rinuncia all’assistenza del difensore. Il giudice di merito non poteva pertanto attribuire rilievo decisivo alla circostanza che l’avviso risultasse formalizzato per iscritto soltanto successivamente.
Un ulteriore travisamento riguarda l’affermazione secondo cui mancavano altri elementi idonei a dimostrare l’assunzione di alcol. Dal certificato di pronto soccorso emergeva invece una diagnosi di abuso etilico acuto. Tale dato aveva autonoma capacità dimostrativa, poiché l’esame strumentale non costituisce prova legale dello stato di ebbrezza, che può essere accertato anche mediante elementi sintomatici. In presenza dei vizi rilevati, la Cassazione annulla la sentenza con rinvio al Tribunale, in diversa persona fisica, per l’ulteriore corso del giudizio.
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Nota della Redazione
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