Ricorso straordinario e insussistente errore percettivo del giudice di legittimità (Cass. pen. Sez. II n. 10524 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo quando denunci un errore percettivo del giudice di legittimità, consistente nell’erronea percezione di un atto del processo, immediatamente rilevabile senza esercizio di alcuna valutazione. Non integra il vizio la contestazione del ragionamento con cui la Corte ha selezionato e interpretato gli atti, poiché la doglianza investe il merito della decisione e non il travisamento del dato processuale. La valutazione sulla individuazione della condotta contestata e sull’autonoma configurazione della stessa rispetto ad altri episodi costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in questa sede.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in primo grado, per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per quello di cui all’art. 73 del medesimo d.P.R. La pena era stata calcolata ritenendo più grave il secondo reato, aumentato per la continuazione con il primo e con altro episodio oggetto di separato processo.

La Corte di cassazione, con una precedente pronuncia, aveva annullato con rinvio la sentenza di appello limitatamente all’applicazione della recidiva. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso straordinario, deducendo un errore percettivo del giudice di legittimità, che avrebbe confermato la condanna per un capo di imputazione ritenuto più grave senza avvedersi che le condotte contestate erano altrove coperte da giudicato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. Il thema decidendum attiene alla verificabilità dell’errore percettivo, che deve risultare dall’atto processuale in modo immediato, senza necessità di interpretazione.

Esaminando il testo della decisione impugnata, i giudici hanno osservato che la Corte di cassazione aveva puntualmente ricostruito il contenuto del capo di imputazione. In esso si legge che gli imputati avevano acquistato, detenuto e rivenduto ingenti quantitativi di cocaina “tra i quali” — e dunque non esaustivamente, come sostenuto in ricorso — quello rinvenuto in occasione dell’arresto e quello sequestrato ad altri correi.

La Corte ha poi rilevato che la sentenza di appello aveva individuato, in relazione al capo B, una condotta ulteriore, realizzata attraverso interlocuzioni risalenti all’agosto 2005 e culminate in un incontro tra il 9 e il 14 settembre 2005, inerente all’acquisto e al trasporto della droga. Si tratta di un episodio diverso da quello oggetto del separato processo e da quello riferito ad altri correi.

Ne deriva che la censura non investe la percezione dell’atto, ma la sua interpretazione. Il giudice di legittimità ha ancorato la decisione a precisi riferimenti processuali, senza alcun travisamento. La doglianza si risolve, in realtà, nella contestazione della valutazione operata, estranea all’ambito del rimedio straordinario. Da qui la inammissibilità e la conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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