Inammissibile il motivo di incompetenza territoriale non dedotto nel riesame cautelare (Cass. pen. Sez. 2 n. 19905 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare, se detta violazione non sia stata dedotta nel giudizio di riesame. È infatti precluso al giudice di legittimità decidere su violazioni di legge non rilevabili d’ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito. Il principio trae ulteriore conferma dall’introduzione, ad opera dell’art. 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, del meccanismo di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., con cui è possibile sollecitare una pronuncia di legittimità anticipata e vincolante sulla competenza territoriale.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, in sede di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari, avente ad oggetto una somma di denaro contante di cui la ricorrente, indagata per riciclaggio, aveva il possesso. Il Tribunale aveva qualificato la condotta come prodromica ad attività di riciclaggio strutturate anche tramite l’utilizzo di società estere, ritenendo la condotta integrativa del reato di ricettazione e confermando il decreto genetico solo con riguardo alla sua funzione impeditive.
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra i motivi, la carenza assoluta di motivazione in ordine all’eccezione di incompetenza territoriale formulata davanti al Tribunale. Secondo la difesa, il luogo di accertamento del fatto (Brescia) non coincideva con il luogo di consumazione del reato, da individuarsi in Vicenza, luogo di residenza e di ricezione del denaro, con conseguente applicazione dei criteri suppletivi di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e di carattere assorbente, ma non nel senso auspicato dalla ricorrente. Dagli atti allegati al ricorso risultava che la ricorrente, in sede di riesame, aveva fatto riferimento a motivi proposti in relazione alla misura cautelare personale trattata in diversa sede cautelare. Il Tribunale non si era pronunciato sull’eccezione, ma il suo esame deve essere effettuato dal giudice di merito e non dalla Corte di legittimità, presupponendo accertamenti di fatto sottratti al controllo di legittimità.
La Corte ha richiamato il principio per cui non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale, se non dedotta nel giudizio di riesame. Tale preclusione trova fondamento nella natura del giudizio di legittimità, cui è precluso decidere su violazioni di legge non rilevabili d’ufficio e i cui presupposti fattuali non siano già stati esaminati dai giudici di merito. Il meccanismo del rinvio pregiudiziale introdotto dall’art. 24-bis cod. proc. pen. conferma la volontà del legislatore di circoscrivere il sindacato sulla competenza territoriale a momenti processuali definiti.
La Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 24-bis c.p.p. – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame