Estorsione e metodo mafioso: le modalità esecutive rivelano il dolo (Cass. pen. Sez. II n. 10523 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si differenziano in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Le forme esteriori della condotta, la gravità della violenza e l’intensità dell’intimidazione non sono indifferenti ai fini della qualificazione giuridica del fatto, potendo costituire indici sintomatici di una volontà di sopraffazione anziché di soddisfazione di un diritto azionabile. Il concorso del terzo nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti a offrire un contributo alla pretesa del titolare del diritto, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità. Per la configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non occorre la prova dell’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la minaccia assuma la veste propria della minaccia mafiosa.
Il Fatto
Con ordinanza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava nei confronti di tre indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di tentata estorsione e incendio, entrambi aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso. La vicenda estorsiva consisteva nell’avere minacciato i conduttori di un immobile, di proprietà di uno degli indagati, al fine di ottenerne il rilascio: dapprima con l’intimazione perentoria di andare via entro dieci giorni, poi con l’incendio dell’autovettura delle persone offese.
Gli indagati proponevano istanza di riesame, lamentando l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza. Avverso tale provvedimento i tre ricorrevano per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’onere motivazionale, la mancata derubricazione del fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen. e l’insussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari adottati ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. Il controllo è circoscritto all’esame dell’atto impugnato, per verificare l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti. Non involge il giudizio ricostruttivo del fatto né gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti, quando la motivazione sia adeguata e coerente.
Nel caso concreto il Tribunale del riesame aveva valorizzato le dichiarazioni delle persone offese, le intercettazioni tra terzi e i fotogrammi che ritraevano uno dei ricorrenti in compagnia del capo del sodalizio. La Corte ribadisce che il contenuto di intercettazioni captate fra terzi può costituire fonte probatoria diretta, senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020 (Filardo). Pur riconoscendo la matrice civilistica della richiesta di rilascio dell’immobile, il Tribunale ha congruamente rimarcato che l’intervento degli esecutori materiali palesava ulteriori finalità: una di tipo economico e una di tipo camorristico. La perentorietà della richiesta e l’incendio dell’autovettura sono indici sintomatici della volontà di riaffermare il controllo del gruppo sul territorio.
Con riferimento ai coindagati, la Corte osserva che dalle intercettazioni e dai fotogrammi emerge che essi agirono su incarico del proprietario, ottenendo anche un profitto proprio. Correttamente, dunque, è stata esclusa la riqualificazione ai sensi dell’art. 393 cod. pen.
Sull’aggravante del metodo mafioso, la Corte ricorda che non occorre dimostrare l’esistenza di un’associazione per delinquere: è sufficiente che la minaccia assuma la veste propria della minaccia mafiosa. L’aggravante, di natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti, ancorché le azioni intimidatorie siano state materialmente commesse solo da alcuni. Nel contesto ambientale di riferimento la pretesa, avanzata tramite soggetti legati al sodalizio, rendeva esplicita la forza del vincolo associativo, suscitando un maggior effetto intimidatorio. I ricorsi sono pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 393 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o