Riciclaggio a condotte progressive: competenza nel luogo del primo atto tipico (Cass. pen. Sez. II n. 10525 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riciclaggio e reimpiego, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica. L’atto meramente prodromico, che non integri alcun trasferimento o impiego del compendio di provenienza delittuosa, non sposta la competenza, quand’anche sia richiamato nel capo di imputazione. La competenza si radica, dunque, nel luogo in cui è stata posta in essere la prima condotta tipica di trasferimento o impiego del profitto.

Il Fatto

Il Tribunale, investito del giudizio, ha respinto un’eccezione difensiva di incompetenza territoriale e ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., ritenendo la questione non manifestamente infondata. Occorreva stabilire se la competenza spettasse al Tribunale di Genova ovvero a quello di Alessandria.

Alla base della contestazione vi è un reato di infedeltà patrimoniale, posto quale presupposto di successivi reati di autoriciclaggio e di riciclaggio e reimpiego. Il reato presupposto si era concretizzato nella stipula di un contratto di cessione di un complesso aziendale a prezzo inferiore al valore del bene. Le condotte di riciclaggio sono state descritte come frammentarie e progressive, culminate in un atto finale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla pacifica connessione tra i reati per cui si procede, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., avuto riguardo al concorso degli imputati, al complessivo disegno criminoso e alla funzione del reato presupposto rispetto agli altri.

Per individuare la competenza territoriale il Collegio applica l’art. 16 cod. proc. pen. e, per esso, fa riferimento al reato più grave, da ravvisare, in ragione della pena edittale, nei reati di riciclaggio e reimpiego. Essi, secondo l’imputazione, si compongono di più condotte commesse in tempi diversi, culminate in quella finale.

Richiamando il principio già affermato da Sez. II n. 38105 del 08.04.2021, la Corte ribadisce che, in tema di riciclaggio, il reato a condotte frammentarie e progressive si considera consumato nel luogo in cui si realizza il primo atto, ancorché segmento della condotta tipica. Occorre dunque individuare il primo segmento della condotta tipica, coincidente con il trasferimento o l’impiego dei beni provenienti dal delitto presupposto.

Il Collegio esclude che l’operazione prodromica — l’acquisto della partecipazione societaria mediante atto notarile — integri condotta tipica di trasferimento o impiego del compendio delittuoso, non essendo quest’ultimo, in quel momento, ancora movimentato. La circostanza che tale operazione sia stata richiamata nel capo di imputazione non ne muta la natura: essa è stata descritta per illustrare i passaggi preliminari, non tipici, che hanno condotto alla commissione dei reati.

La competenza territoriale va pertanto ascritta al Tribunale di Genova, luogo in cui è avvenuta la cessione costituente la prima condotta tipica di trasferimento o impiego del profitto. La Corte dichiara la competenza di quel Tribunale e dispone la restituzione degli atti al medesimo per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *