Rapina continuata: correlazione accusa-sentenza e annullamento parziale per vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 20475 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, non sussiste violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione, non essendo sufficiente il mero confronto letterale tra contestazione e sentenza. Il giudice di appello può integrare, anche in funzione delimitativa, la motivazione della sentenza di primo grado. È invece viziata la sentenza che, nel ricostruire un episodio contestato, confonde fatti oggettivamente diversi e richiama deposizioni riferibili a un diverso capo di imputazione, sicché la motivazione risulta illogica e il giudizio di responsabilità non regge su quel segmento. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi, non essendo tenuto a considerare tutti quelli dedotti dalle parti.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 2 febbraio 2026, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale della stessa città il 3 marzo 2025 per il reato di rapina continuata (artt. 81 cpv. e 628 cod. pen.), commesso tra il settembre 2013 e il luglio 2014 ai danni di una donna con cui l’imputato aveva intrapreso una relazione affettiva.
Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione deducendo tre motivi: la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per avere i giudici di appello sostituito la motivazione di primo grado su fatti non contestati; il travisamento delle prove e la confusione tra episodi diversi, con violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, giudicandolo manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato congrua risposta all’eccezione di nullità, osservando che i riferimenti ad aspetti di contesto diversi da quelli propri della condotta contestata erano finalizzati a rafforzare il giudizio di condanna relativo ai due episodi di rapina sottoposti al dibattito processuale. La doglianza, in concreto, si risolve in una critica alla persuasività della motivazione e non già nella violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza.
La Corte richiama quindi Sez. U n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, secondo cui per mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da configurare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio alla difesa. L’indagine non si esaurisce nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, perché la violazione è insussistente quando l’imputato si è trovato nella condizione concreta di difendersi. Nel solco di tale insegnamento, la Corte cita Sez. 2 n. 12328 del 24/10/2018 (dep. 2019), Calabrese e Sez. 4 n. 4497 del 16/12/2015 (dep. 2016), Addio: non vi è violazione del principio quando sussiste corrispondenza tra gli elementi tipici della fattispecie contestata e l’accertamento della sentenza, a nulla rilevando difformità quantitative o qualitative nella descrizione degli elementi della condotta.
Il secondo motivo è invece parzialmente fondato. La Corte ricostruisce i capi A e B dell’imputazione. Il capo A contestava due condotte: la sottrazione dello stipendio appena prelevato presso l’ufficio postale e l’impossessamento della scheda bancomat con successivi prelievi, con termine finale nel luglio 2014. Il capo B contestava un episodio consumato il 12 agosto 2014, già dichiarato estinto per prescrizione. La Corte rileva che l’episodio riferito da un teste coincide con quello del capo B e non con il secondo episodio del capo A.
Quanto alla prima condotta del capo A, non risulta alcun travisamento degli elementi probatori. Diversa è invece la valutazione del secondo episodio, relativo alla sottrazione del bancomat: dalla sentenza di primo grado non risulta che di esso abbiano parlato i testi, né che la Corte di appello si sia confrontata con la deduzione difensiva secondo cui all’episodio avrebbero preso parte soggetti diversi dall’imputato. La Corte territoriale ha fatto confusione tra episodi, richiamando dichiarazioni che si riferivano pacificamente al capo B, già prescritto e collocato in un arco temporale differente. Su questo segmento la motivazione è viziata.
Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte di appello ha motivato in modo congruo il diniego delle attenuanti generiche, richiamando la pervicacia dell’imputato e un precedente penale. Sul punto la Corte ricorda Sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014, Lule: non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
La Corte dispone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al secondo episodio contestato al capo A — rapina lungo il viale Giostra, risalente al 2014, per la quale non risulta allo stato decorso il termine di prescrizione — con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per un nuovo giudizio sul punto, rigettando nel resto il ricorso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
- Art. 522 c.p.p. – Nullità della sentenza per difetto di contestazione