Ricorso inammissibile se richiede rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 10631 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., si articoli esclusivamente in fatto, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e una differente ricostruzione storica. Resta estraneo ai poteri della Corte di Cassazione il compito di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’adozione autonoma di nuovi parametri di valutazione. Il motivo che contesti la congruità del trattamento sanzionatorio senza indicare gli elementi posti a base della censura è generico e non soddisfa i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il delitto di truffa e ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste del 19/06/2024, articolando due motivi.
Con il primo ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., lamentando l’assenza di prova della penale responsabilità. Con il secondo ha contestato la correttezza della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo e lo giudica non consentito. La doglianza è articolata esclusivamente in fatto e si fonda su una diversa lettura dei dati processuali e su una differente ricostruzione storica. Il motivo si colloca perciò al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità.
Il Collegio ribadisce che restano estranei ai poteri della Corte di Cassazione la rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Nel merito della ricostruzione, i giudici di appello hanno indicato con motivazione esaustiva gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità. Elemento decisivo è la titolarità della carta postepay su cui è confluito il profitto del reato, in assenza di una valida spiegazione alternativa.
Tale ricostruzione è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e, pertanto, insindacabili in sede di legittimità.
Il secondo motivo è dichiarato generico per indeterminatezza. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata che conferma la congruità della pena irrogata, il ricorrente non indica gli elementi alla base della censura e non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, come prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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