Sospensione della demolizione solo con sanatoria imminente e probabile (Cass. pen. Sez. III n. 23011 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione di opere abusive, disposto con sentenza penale passata in giudicato, può essere giustificata solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo verrà adottato un provvedimento amministrativo o giurisdizionale incompatibile con la demolizione. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a valutare il prevedibile esito dell’istanza di sanatoria, la sussistenza di cause ostative e la durata necessaria alla definizione della procedura, potendo sospendere solo in caso di suo rapido esaurimento. La mera pendenza di un ricorso amministrativo sulla quantificazione degli oneri accessori e dell’oblazione non è di per sé incompatibile con l’esecuzione. Il pagamento dell’oblazione, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della condanna, non determina né l’estinzione del reato né l’automatica caducazione dell’ordine, revocabile solo a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Trani, con ordinanza del 17 dicembre 2025, sospendeva l’ingiunzione a demolire emessa dal pubblico ministero il 9 luglio 2025, relativa a opere edilizie abusive consistenti in box in lamiera zincata con copertura. La sospensione era disposta fino a quando diventerà definitiva la decisione amministrativa riguardante l’importo degli oneri accessori e dell’oblazione.

Il Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 666 cod. proc. pen. e il difetto e l’illogicità della motivazione. Il ricorrente contestava che il giudice avesse recepito acriticamente l’istanza dell’ingiunto e attribuito alla pendenza del giudizio amministrativo effetti impediti dalla giurisprudenza di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una ricognizione della vicenda processuale e rileva un errore di qualificazione nel provvedimento impugnato: l’ordinanza richiama un’ingiunzione comunale ex artt. 31 ss. d.P.R. n. 380 del 2001, mentre si tratta di un ordine di demolizione di matrice penale emesso in fase esecutiva dal pubblico ministero. Ne deriva l’applicazione dei principi elaborati in sede esecutiva penale.

Il Collegio esamina quattro profili. Quanto alla mera pendenza del ricorso amministrativo, il principio è consolidato: l’ordine di demolizione può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, su elementi concreti, l’adozione ravvicinata di un provvedimento incompatibile. Il riferimento è a Sez. 3, n. 1895 del 2025, Sez. 3 n. 47263 del 2014 e Sez. 3 n. 9145 del 2015. L’ordinanza non compie alcuna di tali verifiche: non valuta la concreta probabilità di rilascio del titolo, non accerta cause ostative urbanistiche o paesaggistiche, non indica dati sulla rapidità del giudizio amministrativo.

Sul secondo profilo, la controversia su oblazione e oneri non incide automaticamente sull’ordine demolitorio. Il pagamento integrale e tempestivo dell’oblazione, successivo al giudicato, non estingue il reato né caduca l’ordine, revocabile solo dopo il rilascio del titolo sanante. La Corte richiama Sez. 3 n. 47128 del 2018, Sez. 3 n. 24665 del 2009 e Sez. 3 n. 3196 del 1998. Il riferimento al “diritto” al permesso in sanatoria è tecnicamente improprio: sino al rilascio esiste al più un’aspettativa procedimentale.

Il terzo profilo attiene all’art. 666 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione non è esonerato da un controllo effettivo su stato, esiti prevedibili, cause ostative e tempi della procedura; sull’istante grava un onere di allegazione. La motivazione impugnata non dice nulla sui contenuti della documentazione né sulle sue ricadute prognostiche. Il quarto profilo censura la formula “fino alla decisione amministrativa definitiva”, che cristallizza una sospensione a tempo indeterminato, incompatibile con il requisito del rapido esaurimento.

La Corte richiama altresì il Cons. Stato, sentenza 11 luglio 2025, n. 6074, che distingue l’effetto sospensivo provvisorio dell’istanza di sanatoria dalla caducazione dell’ordine repressivo, e la decisione Corte EDU, Longo c. Italia, 12 settembre 2024, sulla natura ripristinatoria e non punitiva della demolizione. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Trani.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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