Misure cautelari e lieve entità: ricorso inammissibile se aspecifico (Cass. pen. Sez. IV n. 10743 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame dell’ordinanza applicativa di misure cautelari, è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato e si limiti a reiterare le doglianze già proposte in sede di riesame. Il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza. È legittima la motivazione che, in sede di riesame, richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi non comprende la revisione degli elementi fattuali, ma la sola verifica della congruità logica e giuridica della motivazione.

Il Fatto

La vicenda cautelare origina da un servizio di osservazione e controllo dei Carabinieri, nel corso del quale i militari assistono a uno scambio tra un assuntore di stupefacenti e l’indagato. Sottoposto a perquisizione, l’assuntore è trovato in possesso di una bustina di cocaina; l’indagato, alla vista dei militari, manifesta nervosismo e reticenza. La perquisizione consente di rinvenire, occultate in un borsello, quarantuno bustine di cocaina, un bilancino di precisione, una somma in contanti di euro undicimila e una pistola del tipo scacciacane priva del tappo rosso. Nell’abitazione vengono trovate ulteriori cinquecento bustine identiche a quelle già utilizzate per confezionare le dosi.

Il G.i.p. del Tribunale di Sulmona, in sede di convalida dell’arresto, applica gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, subordinati al consenso dell’indagato. Il Tribunale del riesame di L’Aquila conferma il provvedimento. L’indagato ricorre per cassazione deducendo tre motivi, tra cui la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità e il difetto delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per aspecificità. Il ricorrente non ha contrastato in modo specifico i diversi punti della motivazione resa dai giudici della cautela, limitandosi a reiterare le medesime doglianze già avanzate in sede di riesame e puntualmente disattese dal Tribunale, omettendo così la tipica funzione di critica argomentata.

La Corte ricorda che, in tema di riesame, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, secondo un indirizzo consolidato. Nel caso concreto, il Tribunale ha confermato punto per punto la decisione del G.i.p., offrendo una motivazione conforme ai canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Quanto alla lieve entità, la Corte ribadisce che il riconoscimento della fattispecie richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto, con riferimento a mezzi, modalità e circostanze dell’azione e alla qualità e quantità della sostanza in relazione al grado di purezza, in conformità ai principi di offensività e proporzionalità della pena. Il giudice deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi.

Nel caso di specie, il Tribunale ha offerto una motivazione adeguata in ordine al diniego della lieve entità, valorizzando la rilevante quantità di dosi pronte per lo spaccio, il possesso della somma di denaro ingiustificata e il livello di inserimento nel contesto criminale. Ha così mostrato di avere valutato i plurimi dati probatori, negando la fattispecie sulla base di elementi ritenuti maggiormente significativi ai fini dell’esclusione della minima offensività.

Infine, sul controllo di legittimità in materia cautelare, la Corte precisa che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il controllo non comprende il potere di revisione degli elementi fattuali, né la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, rientrando tali apprezzamenti nelle valutazioni del G.i.p. e del Tribunale del riesame. Il ricorrente, inoltre, lamenta l’applicazione della custodia in carcere quando gli sono stati applicati gli arresti domiciliari, dimostrando di non correlarsi ai contenuti del provvedimento impugnato. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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