Sopravvenuta carenza di interesse nel riesame dopo conversione del sequestro (Cass. pen. Sez. IV n. 10742 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio, qualora, nelle more, la misura sia stata convertita in sequestro preventivo e abbia perciò perso efficacia. Le doglianze degli aventi diritto devono essere indirizzate al sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari in sede di conversione. Non essendo possibile la restituzione del bene, in quanto gravato da altro vincolo, il ricorrente non ha più un interesse attuale e concreto a coltivare l’impugnazione relativa all’originario sequestro probatorio.
Il Fatto
Il difensore del ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di L’Aquila aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Sulmona. Il provvedimento ablatorio riguardava, insieme ad altri oggetti, una somma di danaro, in ragione dei gravi indizi raccolti nei confronti dell’indagato in relazione a un reato in materia di sostanze stupefacenti.
Nel ricorso si denunciava la totale assenza di motivazione sulle finalità probatorie perseguite, con conseguente impossibilità di controllare il rispetto dei limiti di legge, oltre all’incompletezza del quadro indiziario e alla mancata prova del nesso di inerenza tra il bene e il reato. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando un dato processuale decisivo: dagli atti risulta che il sequestro probatorio è stato convertito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona in sequestro preventivo, con provvedimento depositato il 23 dicembre 2024, quindi prima del deposito dell’ordinanza impugnata.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso l’ordinanza di rigetto del riesame relativa al decreto di sequestro probatorio quando, nelle more, detta misura sia stata convertita in sequestro preventivo e abbia così perso efficacia, dovendo le doglianze degli aventi diritto indirizzarsi al sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari in sede di conversione (Sez. III n. 12511 del 07.03.2012).
La ragione del venir meno dell’interesse è di ordine logico e processuale. Non è possibile la restituzione del bene oggetto del sequestro probatorio, perché lo stesso è ormai gravato da un distinto vincolo. Il ricorrente, pertanto, non è più titolare di un interesse attuale e concreto a proseguire nell’impugnazione riguardante l’originario sequestro probatorio, essendo la misura originaria superata dal nuovo provvedimento.
All’inammissibilità del ricorso conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata.
Nota della Redazione
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