Intercettazioni: in Cassazione non basta una lettura diversa, serve un travisamento decisivo e incontestabile (Cass. pen. Sez. I n. 15038 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il predetto giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Rv. 289823-01)
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la custodia in carcere a un indagato per partecipazione ad associazione mafiosa, lesioni aggravate con sfregio permanente, cessione di stupefacenti, tentata estorsione, usura e altre lesioni, con l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza per il reato associativo e per l’aggravante, confermando la misura per gli altri reati. Su ricorso del pubblico ministero, la Cassazione, nel luglio 2025, aveva annullato con rinvio, rilevando un travisamento delle intercettazioni sui contatti tra l’indagato e il capo del gruppo.
In sede di rinvio, il Tribunale ha confermato la gravità indiziaria per la partecipazione al sodalizio e per il metodo mafioso rispetto al pestaggio e all’estorsione, ripristinando la custodia in carcere. Ha valorizzato le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia su un gruppo di “nuove leve” dedite a intimidazioni ed estorsioni e, soprattutto, le conversazioni captate in casa di un coindagato ai domiciliari, che lamentava il “tradimento” dell’indagato e di un complice e riferiva di averne sostenuto economicamente la detenzione. L’indagato ha proposto ricorso con due motivi: travisamento della prova sulla partecipazione, essendo le sue azioni autonome, i contributi economici mere dazioni tra amici e assenti i contatti diretti con il vertice; insussistenza del metodo mafioso, non desumibile dalla sola violenza dell’azione.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione richiama i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (Sez. U, n. 11 del 2000): la Corte verifica solo la violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione, senza ricostruire i fatti. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale del rinvio ha dato conto in modo coerente degli elementi a carico, in lettura convergente tra fonti dichiarative e compendio intercettivo. Il preteso travisamento, secondo cui il sospetto di tradimento sarebbe ricaduto solo sul complice, è smentito dalla conversazione richiamata, in cui il coindagato attribuisce il tradimento a entrambi e afferma di aver mantenuto l’indagato durante la detenzione. Per il resto il ricorrente si fonda su atti non allegati, sicché il ricorso è non autosufficiente, e propone una diversa lettura del materiale indiziario.
Su questo punto la Corte enuncia il principio: in sede di legittimità si può prospettare un’interpretazione di un’intercettazione diversa da quella del giudice di merito soltanto in presenza di un travisamento della prova, cioè quando il giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità sia decisiva e incontestabile (Sez. 2, n. 38915 del 2007; Sez. 5, n. 7465 del 2014; Sez. 3, n. 6722 del 2018). La difesa offre invece un diverso significato delle conversazioni, sollecitando un’operazione preclusa. Aspecifica anche la doglianza sull’assenza di contatti con il vertice: la stessa sentenza rescindente aveva osservato che l’accusa di aver informato il capo presuppone che l’indagato si fosse interfacciato con lui.
Infondato anche il secondo motivo. L’aggravante del metodo mafioso richiede che le modalità della condotta siano oggettivamente idonee a evocare e sfruttare la forza intimidatrice del vincolo associativo, rafforzando nella vittima e nell’ambiente la percezione di una sopraffazione riconducibile a un gruppo criminale: conta la “spendita” della forza intimidatrice, anche solo evocativa, non la violenza in sé, da valutare nel contesto e alla luce dello spessore criminale degli agenti. Il Tribunale ha valorizzato la dimensione plateale e “spettacolarizzata” della violenza, commessa da soggetti intranei o contigui al clan: il pestaggio culminato nello sfregio permanente è un ammonimento evocativo di prassi mafiose, e l’estorsione sfociata in rapina, nello stesso contesto relazionale, è riconducibile al metodo mafioso. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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