Inottemperanza all’ordine di demolizione e difetto di interesse del proprietario (Cass. pen. Sez. IV n. 11170 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire, l’opera abusiva e l’area di sedime sono acquisite automaticamente e gratuitamente al patrimonio comunale, senza necessità di alcun accertamento o di trascrizione. Il permesso di costruire in sanatoria rilasciato a chi non è più titolare del diritto sul bene è pertanto illegittimo, spettando solo al Comune disporre dell’opera. Ne deriva il difetto di legittimazione e di interesse del proprietario ablato a promuovere l’incidente di esecuzione per la revoca dell’ordine di demolizione, salvo che per provvedere spontaneamente alla demolizione. Il giudice del rinvio che si uniformi al dictum rescindente adempie al vincolo dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato con sentenza del 2000, divenuta irrevocabile nel 2001, per edificazione abusiva, con ordine di demolizione dell’opera. Il Comune aveva dapprima respinto la domanda di sanatoria, poi, in esecuzione di una pronuncia del giudice amministrativo, aveva rilasciato un permesso di costruire in sanatoria, quindi lo aveva annullato in autotutela e aveva disposto l’acquisizione del bene al proprio patrimonio; il TAR Campania, con sentenza pubblicata il 27.12.2023, aveva a sua volta annullato quegli ultimi provvedimenti.
Su ricorso del Procuratore della Repubblica, la Terza Sezione penale aveva annullato con rinvio la prima ordinanza che aveva sospeso l’ordine di demolizione, affermando l’avvenuta acquisizione automatica dell’opera al patrimonio comunale e il difetto di legittimazione dell’istante. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di revoca. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento alla pregiudiziale amministrativa costituita dalla sentenza del TAR.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il punto di partenza è il vincolo del giudizio di rinvio: ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza di cassazione per ogni questione di diritto con essa decisa. Il Tribunale sammaritano ha quindi correttamente recepito il dictum del precedente giudice di legittimità, articolato su due profili.
Il primo riguarda la illegittimità del permesso in sanatoria. La richiesta di sanatoria era stata presentata dopo il decorso dei novanta giorni previsti dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, quando cioè l’opera era già acquisita automaticamente al patrimonio comunale. L’effetto acquisitivo opera di diritto, senza che siano necessari né la notifica dell’accertamento dell’inottemperanza né la trascrizione, che ha solo funzione di opponibilità ai terzi. Il titolo edilizio rilasciato a chi non è più titolare del bene è dunque illegittimo, spettando al solo Comune decidere se mantenere o demolire l’opera.
Il secondo profilo attiene alla legittimazione ad agire. Una volta acquisito il bene al patrimonio comunale, il proprietario ablato è terzo estraneo alle vicende giuridiche dell’immobile e difetta di interesse a sollecitare la revoca dell’ordine di demolizione. Il suo interesse è limitato alla possibilità di provvedere spontaneamente alla demolizione; ogni ulteriore richiesta è priva di interesse, perché il procedimento amministrativo sanzionatorio ha come esito obbligato la demolizione a spese del responsabile dell’abuso, salvo che il Consiglio comunale deliberi l’esistenza di prevalenti interessi pubblici.
La Corte affronta infine la censura sulla pregiudiziale amministrativa. La sentenza del TAR Campania, pubblicata il 27.12.2023, è atto sopravvenuto rispetto alla sentenza rescindente del 09.11.2023 e resta estranea al giudizio rescissorio. Il giudice dell’esecuzione, quindi, non poteva che conformarsi ai principi espressi dalla Cassazione, rilevando il difetto di interesse del ricorrente. L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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