Confisca di prevenzione basata sulla sproporzione oltre il profitto accertato (Cass. pen. Sez. 1 n. 18180 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca di prevenzione è una misura di natura recuperatoria, non pertinenziale, che prescinde dall’accertamento della pericolosità attuale del proposto e si fonda su un giudizio di pericolosità “storica”. Il suo limite di valore non è ancorato al profitto dei soli reati espressamente accertati, ma alla sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti realizzati nel periodo di correlazione temporale. In tale sproporzione confluiscono sia i profitti dei reati censiti, sia quelli degli episodi ulteriori ricostruiti in via indiziaria. È legittima la confisca di beni acquisiti dopo la cessazione della pericolosità, purché il giudice dia atto di indici fattuali rigorosi della derivazione della provvista dal periodo illecito.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, in procedura di prevenzione, ha disposto la confisca delle quote sociali e dei beni aziendali di una società a responsabilità limitata, nonché di altri immobili, ritenendo il socio di riferimento pericoloso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 per la commissione abituale di delitti produttivi di reddito. Il fondamento cognitivo è stato individuato in plurime condotte di usura commesse tra il 2009 e il 2015, definite con sentenza di patteggiamento. La Corte d’Appello di Campobasso ha confermato la decisione, precisando che gli investimenti oggetto di ablazione erano stati finanziati con capitali accantonati nel periodo di pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi, ribadendo il quadro giuridico delineato da Corte cost. n. 24 del 2019 e dalla giurisprudenza successiva alla sentenza Corte EDU De Tommaso contro Italia in tema di tassatività delle categorie di pericolosità.
Quanto al primo motivo, relativo all’inquadramento nella categoria di cui alla lett. b), la Corte ha escluso che la definizione del procedimento penale con pena patteggiata e l’espiazione in affidamento in prova possano neutralizzare il giudizio di pericolosità. La misura patrimoniale, ha precisato, si fonda su una pericolosità “storica” e non richiede l’attualità del pericolo. Il giudice della prevenzione può legittimamente utilizzare come supporto cognitivo il titolo cautelare e la sentenza applicativa della pena, essendo inibito solo l’uso di sentenze di assoluzione nel merito.
Il passaggio centrale riguarda la natura della confisca di prevenzione. La Corte ha dissentito dall’orientamento che rapporta il valore della confisca al profitto dei soli reati accertati, affermando che la misura è “per sproporzione” e non “per equivalente”. Il procedimento logico si articola in tre fasi: accertamento delle condotte ricorrenti, verifica della sproporzione tra redditi e investimenti, ablazione di quanto rientra nel limite della sproporzione. In tale valore confluiscono tanto la redditività degli episodi censiti quanto quella degli episodi ulteriori, ricostruiti in via indiziaria dall’analisi patrimoniale.
Tale ricostruzione, ad avviso della Corte, è coerente con la decisione Corte EDU Garofalo contro Italia del 13 febbraio 2025, che ha riconosciuto la natura non penale della confisca di prevenzione. La misura ha finalità ripristinatoria: il suo scopo è impedire l’ingiusto arricchimento, e la sua legittimità è ancorata alla congruità tra i profitti illeciti presumibili e il valore dei beni confiscati, nel periodo di correlazione temporale.
Quanto alle doglianze sulla correlazione temporale, la Corte ha richiamato il principio per cui è legittima la confisca di utilità acquisite dopo la cessazione della pericolosità, quando la provvista sia stata formata nel periodo illecito. Gli indici fattuali devono essere tanto più rigorosi quanto maggiore è il lasso di tempo decorso. Nel caso di specie, il lasso temporale era contenuto e la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua e non rivalutabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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