L’impugnazione della riabilitazione dalle misure di prevenzione spetta all’opposizione, non al ricorso (Cass. pen. Sez. 2 n. 1949 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con il quale la corte d’appello decide sull’istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali, avanzata ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 159/2011, è impugnabile mediante opposizione davanti alla stessa corte d’appello. Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale operato dal comma 3 dell’art. 70 del d.lgs. n. 159/2011 si riferisce anche all’applicazione dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., sul presupposto del positivo esito della valutazione di compatibilità richiesta dal medesimo comma. Ne consegue che l’ordinanza adottata de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è impugnabile con opposizione davanti al giudice che l’ha emessa, e che l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento deve essere qualificato come opposizione a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con ordinanza del 23/07/2025, dichiarava il soggetto interessato riabilitato dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, della durata di quattro anni, applicatagli con decreto del 21/06/2011 del Tribunale di Agrigento.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Palermo, deducendo l’erronea applicazione della legge e contestando che, in difetto della prova costante ed effettiva di buona condotta, l’istanza di riabilitazione andasse respinta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ricordato il proprio consolidato orientamento secondo cui il provvedimento con il quale la corte d’appello decide sull’istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali, avanzata ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione davanti alla stessa corte d’appello, richiamando a sostegno i precedenti di Sez. 6, n. 25375 del 2023 e Sez. 7, n. 700 del 2019.
La Corte ha precisato che il rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale, operato dal comma 3 dell’art. 70 del d.lgs. n. 159/2011, deve ritenersi riferibile anche all’applicazione, al procedimento di riabilitazione de quo, dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., sul presupposto del positivo esito della valutazione di compatibilità richiesta dal medesimo comma.
Poiché il richiamato e applicabile art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice competente, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, procede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. — cioè con ordinanza adottata de plano — contro la quale il pubblico ministero, l’interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, ne consegue che la stessa ordinanza è impugnabile appunto mediante opposizione davanti alla medesima corte d’appello che l’ha adottata.
In adesione all’orientamento espresso dai citati precedenti, la Corte ha ritenuto che il ricorso non dovesse essere dichiarato inammissibile, ma, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Palermo per l’ulteriore corso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.