Riesame cautelare: obbligo di motivare sulle specifiche deduzioni difensive (Cass. pen. Sez. IV n. 11173 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale del riesame può richiamare per relationem l’ordinanza cautelare genetica solo quando il richiamo, inserito in una valutazione complessiva, sia di per sé idoneo a superare le censure difensive. Quando siano state mosse specifiche deduzioni difensive con il ricorso, con memorie successive o in udienza, il giudice deve analizzarle ed esplicitare le ragioni della loro infondatezza. La sostanziale riproposizione degli argomenti dell’ordinanza genetica è ammessa solo se affiancata dalla dovuta analisi delle deduzioni. La mancata confutazione del contenuto di una memoria difensiva non determina nullità, ma può incidere sulla congruità del percorso logico-giuridico posto a fondamento del giudizio. Il difetto di motivazione è deducibile in cassazione purché il ricorrente rappresenti puntualmente l’idoneità scardinante dei temi pretermessi rispetto alla pronuncia impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di L’Aquila ha confermato il provvedimento con cui il Gip aveva applicato gli arresti domiciliari a una donna, indagata per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per tre episodi di cessione di cocaina.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la ritenuta sussistenza dei gravi indizi. Le doglianze riguardano la mancata valutazione degli argomenti svolti con i motivi aggiunti: l’arco temporale circoscritto degli indizi, l’inidoneità delle dichiarazioni dei collaboranti, l’assenza di riscontri sulle basi logistiche del sodalizio e l’inserimento della ricorrente nell’elenco dei clienti del telefono da lavoro. Il P.G. ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro dei principi sul rapporto tra ordinanza genetica e provvedimento del riesame. Il Tribunale può riportarsi agli argomenti dell’ordinanza cautelare quando la stessa, in una valutazione complessiva, sia idonea a superare le censure, purché queste non siano tali da disarticolare il percorso motivazionale.
Il Collegio richiama Sez. I n. 35466 del 29/5/2024 e precisa che il richiamo per relationem non è idoneo quando siano state mosse specifiche deduzioni difensive, tanto con il ricorso quanto con memorie successive o in udienza, tali da rendere inadeguata la relazione su cui il richiamo si fonda. Sul punto richiama Sez. I n. 8676 del 15/01/2018, Sez. VI n. 566 del 2015 e Sez. II n. 13604 del 2020: la riproposizione degli argomenti dell’ordinanza genetica è ammessa solo se affiancata dall’analisi delle deduzioni e dall’esplicitazione delle ragioni della loro infondatezza.
La Corte ricorda poi che la mancata confutazione di una memoria difensiva non determina nullità, stante la tassatività delle cause, ma può incidere sulla congruità del percorso argomentativo, salvo che contenga mera reiterazione di argomenti già affrontati o sia inconferente. Richiama Sez. I n. 26536 del 2020, Sez. III n. 23097 del 2019, Sez. IV n. 18385 del 2018.
Da ciò deriva l’onere del ricorrente di indicare l’argomento decisivo non valutato (Sez. V n. 24437 del 2019), rappresentando la concreta idoneità scardinante del tema pretermesso (Sez. V n. 17798 del 2019; Sez. III n. 36688 del 2019).
Nel caso concreto, la Corte ritiene le obiezioni difensive fondate. Il Tribunale del riesame ha dato atto degli argomenti difensivi ma li ha affrontati solo in parte, con un passaggio generico che ne afferma l’inidoneità senza confrontarsi con l’arco temporale degli indizi, con l’esatto tenore delle dichiarazioni, con la limitatissima presenza della ricorrente nella piazza di spaccio e con il suo inserimento nell’elenco dei clienti del telefono da lavoro. La motivazione non è idonea a disattendere le deduzioni difensive.
Consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di L’Aquila, con gli adempimenti di cancelleria.
Nota della Redazione
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