Pericolo di fuga e attualità del rischio nell’applicazione della custodia cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 8120 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di fuga di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., oltre che concreto, deve essere attuale, ma tale requisito non presuppone necessariamente l’esistenza di condotte materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento o fatti ad esso prodromici. È sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e a specifici elementi vicini nel tempo, l’esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di sottrazione alla pretesa punitiva. Il giudizio di sostanziale irreperibilità, desunto da dati specifici e persistenti sintomatici di disobbedienza alla legge, integra apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia coerente e priva di aporie. È inammissibile per genericità la censura sul pericolo di recidiva che non si rapporti criticamente agli indici prognostici valorizzati dal giudice cautelare.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del Gip che aveva respinto la richiesta, applicava al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina aggravata in concorso, ritenendo sussistenti la gravità indiziaria e le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione deducendo l’erronea applicazione delle esigenze cautelari. Quanto al pericolo di fuga, contestava la correttezza delle informazioni poste a suo fondamento, evidenziando che il cambio di nome e data di nascita in Albania era avvenuto con procedura legale e che il rientro in Italia era seguito a espulsione; l’indagato era stato rintracciato il giorno successivo all’ordinanza impugnata. Quanto al pericolo di recidiva, sosteneva che l’azione delittuosa traeva origine dalla peculiare situazione familiare e dal contesto culturale di origine.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando la manifesta infondatezza delle censure. La difesa non contesta la gravità indiziaria in relazione al delitto di rapina pluriaggravata, limitando i rilievi alle esigenze cautelari. I giudici dell’appello cautelare hanno correttamente apprezzato le emergenze acquisite, con motivazione giuridicamente corretta e priva di criticità giustificative.
Sul pericolo di fuga, la difesa propone una lettura alternativa degli elementi valorizzati dall’ordinanza che non può trovare ingresso in sede di legittimità a fronte di una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste. Risultano incontestate l’espulsione del gennaio 2017, il cambio di generalità e data di nascita, il rilascio di un nuovo passaporto, il rientro in Italia con controlli in almeno due occasioni nel periodo di interdizione e l’assenza di domicilio sul territorio nazionale fino all’ottobre 2024.
La Corte richiama i principi della giurisprudenza di legittimità: il requisito dell’attualità del pericolo di fuga non comporta necessariamente l’esistenza di condotte materiali di allontanamento, essendo sufficiente un giudizio prognostico verificabile ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto e a specifici elementi vicini nel tempo, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018; n. 16864 del 07/03/2018).
Il secondo motivo, relativo al pericolo di recidiva, è inammissibile per genericità: non si rapporta criticamente all’ampia motivazione dell’ordinanza, che ha argomentato sul c.d. tempo silente, sulla personalità dell’indagato, sulla gravità del fatto commesso in pieno giorno e sulla capacità criminale desumibile dalla pianificazione del delitto. La difesa fonda la propria confutazione su un assunto apodittico, senza confronto critico con gli indici prognostici richiamati dal collegio cautelare.
Nota della Redazione
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