Esclusione della parte civile per tardività non è atto abnorme (Cass. pen. Sez. IV n. 11171 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare non ammette la costituzione di parte civile per tardività, ai sensi dell’art. 79 cod. proc. pen., costituisce espressione di un potere che la legge attribuisce al giudice e direttamente correlato agli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti. Essa non è affetta da abnormità, né strutturale né funzionale, perché non si pone fuori dal sistema processuale e non determina indebite regressioni o stasi del procedimento. L’eventuale erronea applicazione della norma processuale integra una violazione di legge, deducibile con il ricorso per cassazione solo nei limiti in cui l’ordinanza sia impugnabile. L’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è, infatti, inoppugnabile, mentre quella di rigetto o di inammissibilità della richiesta di esclusione è impugnabile dall’imputato unitamente alla sentenza.
Il Fatto
Nel procedimento a carico di un imputato per i reati di cui agli artt. 589-bis, commi 1 e 8, e 590-bis cod. pen., il GIP del Tribunale di Ferrara, con ordinanza resa all’udienza del 19/12/2024, non ha ammesso la costituzione di parte civile di alcuni soggetti offesi dal reato, ritenendola tardiva perché intervenuta oltre il termine previsto dall’art. 79 cod. proc. pen., spirato all’udienza del 16/05/2024 dopo gli accertamenti sulla costituzione delle parti.
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento deducendone l’abnormità. Hanno sostenuto che il rinvio dell’udienza del 16/05/2024 e la successiva citazione del responsabile civile avrebbero introdotto una sequenza procedimentale ulteriore, allungando la fase e rendendo così tempestiva la costituzione all’udienza di rinvio. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità; l’imputato e il responsabile civile hanno depositato memorie in tal senso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di abnormità elaborata dal diritto vivente. Richiamando Sez. U n. 25957 del 2009, Toni, ricorda che l’abnormità rappresenta una deroga al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione. Il suo riscontro consente al ricorso di superare il vaglio di ammissibilità.
Il provvedimento abnorme viene distinto in strutturale, quando per la sua singolarità si pone fuori dal sistema organico della legge processuale, e funzionale, quando, pur non estraneo al sistema, determina la stasi del processo, l’impossibilità di proseguirlo o indebite regressioni, in contrasto con l’art. 111, comma 2, Cost. La Corte richiama Sez. U n. 42603 del 2023, El Karti, che ha riletto Sez. U Toni: quando nell’ordinamento non si rinvengono altre vie per rimediare all’esercizio di un potere non regolato dal sistema, si configura l’abnormità funzionale, rivelatrice di un difetto di potere in capo al giudice.
La Corte chiarisce poi il rapporto tra atto illegittimo e atto abnorme. L’inosservanza di norme che prevedono l’adozione di un atto a determinate condizioni di fatto non ne provoca l’abnormità: l’atto è illegittimo, ma contra ordinem, non extra ordinem. La valutazione della Corte di legittimità non può tradursi nella verifica di un vizio di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U Toni). Vengono richiamate anche Sez. 6 n. 9571 del 2020, Sez. 2 n. 24633 del 2020 e Sez. U n. 37502 del 2022, Scarlini.
Nel caso di specie la Corte esclude l’abnormità. L’ordinanza censurata è espressione di un potere che la legge conferisce al giudice dell’udienza preliminare, correlato agli accertamenti sulla costituzione delle parti, e non determina alcuna regressione. La difesa ha censurato la correttezza di un provvedimento che il giudice poteva adottare in base a un’interpretazione che, anche ove opinabile, non introduce profili di abnormità, ma eventuali violazioni di legge proponibili con un mezzo di impugnazione non consentito.
I ricorsi sono pertanto inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e a euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi cause di esonero (Corte cost. n. 186/2000). Nulla per le spese in favore del responsabile civile, citato in giudizio dalla sola parte civile costituita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.