Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. III n. 11474 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente non può trascurare le ragioni della decisione censurata, perché il sindacato di legittimità presuppone la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. La censura di omessa valutazione dei motivi di appello onera il ricorrente di specificarne il contenuto e la decisività. La doglianza che si limiti ad affermare il travisamento, senza spiegarlo, si traduce in una diversa valorizzazione di dati di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Analoga sorte spetta al motivo che evoca in astratto una disposizione senza confrontarsi con la sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 19.04.2024, confermava la condanna pronunciata dal tribunale di Palermo il 16.02.2023 per il reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019, come convertito. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, dolendosi della riconducibilità delle vincite transitate su conti di gioco on line, della mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e della omessa sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.
Il ricorso giungeva così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificarne l’ammissibilità sotto il profilo della specificità e della correlazione con la motivazione impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un rilievo di ordine generale: i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando mancano di correlazione con le ragioni del provvedimento censurato. Il ricorrente, si osserva, non può trascurare tali ragioni, perché è su di esse che si esercita il sindacato di legittimità.
Il primo motivo è giudicato manifestamente infondato. La doglianza si risolve in censure generiche e assertive, prive di allegazione e rivolte a rivalutare il merito. I giudici di appello avevano coerentemente rilevato la sufficienza e la certezza dell’ascrivibilità delle somme all’imputato, in quanto transitate su conti di gioco on line a lui pertinenti, come dallo stesso ammesso. Si trattava di provvista a sua disposizione, senza necessità di ulteriori passaggi di conti. La tesi del travisamento, inoltre, resta meramente affermata e non spiegata, risolvendosi in una diversa valorizzazione di dati di merito: la Corte richiama sul punto Sez. 5 n. 28011 del 15.02.2013 e Sez. 2 n. 11951 del 29.01.2014.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specifica contestazione del diniego della causa di non punibilità invocata. La censura si riduce a un’astratta evocazione della disposizione, accompagnata dall’asserzione della sussistenza dei requisiti, senza indicare il contenuto dei motivi di appello asseritamente negletti né la loro decisività. La Corte richiama il principio per cui la censura di omessa valutazione onera il ricorrente di specificare l’impugnazione e la decisività del motivo, secondo Sez. 3 n. 8065 del 21.09.2018.
Il terzo motivo, relativo alla mancata sostituzione della sanzione penale con la pena pecuniaria, è inammissibile per ragioni analoghe: generico, assertivo e privo di confronto con la sentenza impugnata sul punto contestato.
La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13.06.2000, dispone il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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