Contraffazione di marchi e ricettazione: fede pubblica e onere di allegazione (Cass. pen. Sez. VII n. 26905 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che assuma rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana. La norma tutela in via principale e diretta la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, e configura un reato di pericolo, per il quale non occorre la realizzazione dell’inganno. In tema di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può desumersi anche dalla omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, e il dolo eventuale ricorre quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio dell’illecita provenienza. All’imputato non è imposto un onere probatorio, ma un onere di allegazione di elementi valutabili dal giudice secondo il libero convincimento.
Il Fatto
La vicenda riguarda la condanna di un imputato per il reato di cui all’art. 474 cod. pen., in relazione alla detenzione per la vendita di calzature recanti marchio contraffatto, insieme alla contestazione di ricettazione. La Corte di appello aveva confermato la qualificazione giuridica dei fatti accertati in primo grado.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando più motivi, contestando in particolare la qualificazione giuridica dei fatti e il difetto dell’elemento soggettivo della ricettazione. La questione arriva davanti alla Corte di legittimità per la verifica della correttezza dell’inquadramento normativo operato dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i primi due motivi di ricorso relativi alla qualificazione giuridica dei fatti, rilevando che la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di legittimità, da ultimo espresso da Sez. V n. 5260 del 2013. Secondo tale indirizzo, integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana.
Il giudice di legittimità ha chiarito che l’art. 474 cod. pen. tutela in via principale e diretta non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
Quanto al dedotto difetto dell’elemento soggettivo della ricettazione, la Corte ha ritenuto che la responsabilità sia stata affermata tenuto conto dell’accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità delle calzature di provenienza illecita, all’evidenza acquisite fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione. Il giudice di merito si è conformato all’orientamento per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. II n. 29198 del 2010).
La Corte ha inoltre precisato che il dolo di ricettazione, nella forma eventuale, ricorre quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nella verifica della provenienza, che connota invece l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. II n. 45256 del 2007). All’imputato non si richiede di provare la provenienza del possesso, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine dello stesso, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi valutabili secondo i comuni principi del libero convincimento (Sez. Un. n. 35535 del 2007).
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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