Il concorso di persone non esclude la partecipazione associativa nello spaccio (Cass. pen. Sez. 4 n. 10441 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando è denunciato il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione deve solo verificare che il giudice di merito abbia adeguatamente giustificato la gravità del quadro indiziario e che la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Ai fini cautelari, gli indizi devono essere valutati secondo il solo requisito della gravità, non essendo richiamati dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. i requisiti di precisione e concordanza previsti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio di merito. La partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede una preventiva e formalizzata adesione al sodalizio, ben potendo essere desunta dalla stabile immissione in un’organizzazione con specifici ruoli e compiti, anche quando l’apporto del singolo si sostanzi in singole condotte di spaccio.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, ossia per detenzione e cessione di stupefacenti in concorso e per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, l’interessato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale. In particolare, la difesa aveva sostenuto che le condotte contestate all’indagato andassero qualificate come concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., e non come partecipazione associativa, difettando la prova di una stabile e consapevole adesione all’organizzazione criminale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato il proprio sindacato, richiamando il costante principio secondo cui, in materia di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità è limitato al controllo della congruità e della logicità della motivazione del provvedimento impugnato, senza poter rivalutare nel merito le risultanze probatorie. Ha richiamato il precedente di Sez. 4, n. 26992 del 2013, secondo cui spetta al giudice di merito dare conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario.

La Corte ha poi chiarito che, nella fase cautelare, l’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., e non il comma 2, che prescrive la precisione e la concordanza degli indizi. Ne consegue che, per l’adozione di una misura cautelare, è sufficiente la sola gravità degli indizi, valutati secondo criteri meno rigorosi rispetto a quelli richiesti per il giudizio di merito. Sul punto, ha richiamato i precedenti di Sez. 4, n. 6660 del 2017 e di Sez. 4, n. 37878 del 2007.

Con riguardo al caso concreto, la Corte ha rilevato che il tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, valorizzando i continui contatti tra i sodali, documentati anche da filmati, le conversazioni intercettate e le modalità operative del gruppo, nell’ambito del quale erano individuabili precise suddivisioni di compiti. Tali elementi risultavano indicativi dell’esistenza, a livello indiziario, di una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, retta da un soggetto con poteri direttivi e di coordinamento.

La Corte ha quindi disatteso la tesi difensiva volta a qualificare le condotte dell’indagato come mere fattispecie di concorso di persone nel reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La partecipazione ad un’associazione criminale, infatti, non presuppone una formale e preventiva adesione al sodalizio, potendo essere desunta dalla stabile immissione del soggetto in un’organizzazione strutturata, ancorché il suo apporto sia circoscritto a specifiche operazioni. La Corte ha concluso che la motivazione dell’ordinanza impugnata era immune da censure, avendo logicamente dato conto della riconducibilità della condotta dell’indagato alla fattispecie associativa contestata. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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