Rifiuto dell’alcoltest e avviso al difensore: obbligo non sanzionato (Cass. pen. Sez. IV n. 11610 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza dell’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non determina l’inconfigurabilità del reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza, perché il procedimento è certamente in corso nel momento in cui il rifiuto viene opposto e in quello stesso momento si integra il fatto sanzionato dall’art. 186, comma 7, cod. strada. Nel giudizio di appello celebrato con il rito cartolare di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, l’omessa notifica del decreto di citazione a un codifensore integra una nullità a regime intermedio che va eccepita, a pena di decadenza, con le conclusioni scritte, primo e unico atto di partecipazione difensiva. La mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore non integra nullità per violazione del diritto di difesa, per il carattere tassativo delle nullità, ove non sia allegato il concreto pregiudizio alle ragioni difensive.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 01.02.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Alessandria il 23.02.2023 nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli art. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti. Il fatto è stato commesso il 10.03.2019.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Con il primo ha dedotto la nullità della procedura di accertamento urgente sulla persona per violazione degli artt. 354, 356 e 178, lett. c), cod. proc. pen. e dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione sulla ritenuta insussistenza dell’obbligo di avviso al conducente. Con il secondo ha lamentato la nullità del giudizio di appello per omessa notifica del decreto di citazione a un codifensore e per mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale. Gli ulteriori motivi hanno riguardato l’apparenza della motivazione sulla credibilità del teste, la legittimità del rifiuto del prelievo ematico e l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni amministrative.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ricostruisce il contrasto giurisprudenziale tra un risalente indirizzo, secondo cui la mancanza dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. renderebbe inconfigurabile il rifiuto, e l’orientamento consolidato di segno opposto. A quest’ultimo la Sezione aderisce, richiamando Sez. IV n. 33594 del 2021, Sez. IV n. 16816 del 2021, Sez. IV n. 4896 del 2020, Sez. IV n. 34470 del 2016 e Sez. IV n. 43845 del 2014.
Il principio è che l’avvertimento è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare lo stato di ebbrezza e la presenza del difensore serve a garantire che l’atto, in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia compiuto nel rispetto dei diritti dell’indagato. Il procedimento è però certamente in corso quando si registra il rifiuto e, in quel medesimo momento, si integra il fatto reato.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Quanto al primo profilo, la Corte afferma che l’omessa citazione del codifensore comporta una nullità a regime intermedio, da eccepire prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza in udienza dell’imputato o del codifensore ritualmente citato, richiamando Sez. VI n. 10607 del 2010. Poiché il processo è stato trattato con il rito cartolare di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, il termine per dedurre la nullità è individuato nella presentazione delle conclusioni scritte, primo e unico atto di partecipazione, secondo Sez. VI n. 1107 del 2023. Nel caso concreto nessuna conclusione scritta è pervenuta dalla difesa.
Quanto al secondo profilo, la mancata trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore generale non integra nullità, per il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una specifica sanzione processuale, salvo che sia indicato il concreto pregiudizio alle ragioni difensive. Il pregiudizio non è stato allegato e le conclusioni contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, secondo Sez. II n. 49964 del 2023.
Il terzo motivo è manifestamente infondato: la credibilità del teste è questione devoluta all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Il quarto è respinto perché il diritto di sottrarsi agli accertamenti può riguardare solo il prelievo ematico, non il rifiuto opposto dopo che il conducente era stato trovato alla guida con occhi lucidi, alito vinoso e frasi sconnesse. Il quinto è infondato, risultando corretta l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni amministrative. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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