Partecipazione mafiosa e gravità indiziaria: necessaria la messa a disposizione (Cass. pen. Sez. V n. 21954 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione di cui all’art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non si esaurisce in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in un’affermazione di status, ma richiede un inserimento stabile del soggetto nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la sua messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Il contributo del partecipe, che può assumere forma materiale o morale ed essere ricostruito anche in via indiziaria, deve essere effettivo, concreto e visibile, e può concretizzarsi anche in un momento successivo al formale ingresso nell’associazione. Ai fini dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., il giudice del riesame deve dare adeguatamente conto delle ragioni che lo inducono ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, con motivazione congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un indagato, al quale si contesta di avere fatto parte, con ruolo apicale, di un’associazione mafiosa nella veste di capo di una frangia insediata in un determinato territorio.

Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e analoghe censure in punto di esigenze cautelari, per avere il Tribunale fatto ricorso alle presunzioni dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. senza considerare il notevole iato temporale tra il fatto contestato e l’applicazione della misura.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla nozione di gravi indizi di colpevolezza: quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che non valgono di per sé a provare oltre ogni dubbio la responsabilità, ma consentono di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrarla, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione del provvedimento del riesame è limitato alla congruenza del ragionamento rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il tessuto motivazionale dell’ordinanza impugnata non è rispondente a tale modello. La Corte ricostruisce la parabola ermeneutica della fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen., muovendo dalla sua “tipicità incompiuta” e dalla intrinseca valenza polisemantica dell’espressione “far parte”. Richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36958 del 27/5/2021, secondo cui la condotta di partecipazione si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa, idoneo ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio.

In questa prospettiva, non è sufficiente un mero ingresso formale nell’associazione o uno status di mera appartenenza: è necessario un rapporto dinamico e funzionale, un’attivazione fattiva che attribuisca concretezza e riconoscibilità alla condotta di chi “prende parte”. Il contributo può assumere forme atipiche, ma deve essere effettivo, concreto e visibile, e può essere ricostruito anche in via indiziaria. Anche l’affiliazione rituale può costituire grave indizio, a condizione che risulti espressione di un patto reciprocamente vincolante. La verifica centrale si muove dunque sul piano probatorio, dovendosi valutare se la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato un’effettiva messa a disposizione.

Nel caso concreto, l’ordinanza non enuclea elementi suscettibili di suffragare, in termini di gravità indiziaria, l’ipotesi che assegna al ricorrente il ruolo di capo della frangia territoriale. Il provvedimento richiama sentenze definitive e dati investigativi, ma si limita a menzionare elementi labilissimi, dei quali non chiarisce valenza e pertinenza rispetto al thema probandum. Le lacune motivazionali conducono all’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame, in diversa composizione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi dell’art. 620 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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