Ricorso in cassazione ammissibile avverso modalità esecutive dell’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. I n. 12235 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, in quanto non viola il principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura alternativa alla detenzione con il quale si contesti esclusivamente la legittimità delle prescrizioni imposte o delle modalità di esecuzione della misura. Le questioni afferenti alle modalità di esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale sono riconducibili a posizioni di diritto soggettivo del condannato e sono pertanto suscettibili di tutela giurisdizionale in sede di legittimità. Ne deriva che il giudice deve motivare le ragioni ostative all’autorizzazione richiesta, correlandole al giudizio prognostico sulla persona e alla luce dell’art. 27, terzo comma, Cost., non potendosi limitare a un mero rinvio per relationem a un precedente provvedimento.
Il Fatto
Il condannato, ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ha chiesto al giudice di essere autorizzato ad allontanarsi dalla regione di residenza per recarsi periodicamente in due province al fine di svolgere attività lavorativa connessa alle aziende di cui è titolare, operanti nel settore dell’edilizia, con funzione di direzione dei lavori in cantieri ivi situati.
L’istanza è stata rigettata con provvedimento che si limita a richiamare, per relationem, le ragioni già espresse in un precedente diniego fondato sulla residua pericolosità sociale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per motivazione insufficiente ed errata e l’errata interpretazione degli art. 47, comma 2, e 57 Ord. pen., sottolineando anche che in precedenza il condannato era stato autorizzato ad allontanarsi per motivi di lavoro senza che fossero emerse criticità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il profilo dell’ammissibilità del ricorso avverso un provvedimento che non riguarda la concessione o il diniego della misura, bensì le sue modalità di attuazione. Il Collegio richiama il principio per cui è ammissibile il ricorso con cui si contesti esclusivamente la legittimità delle prescrizioni imposte, in quanto non viola il principio di tassatività delle impugnazioni.
Tale statuizione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui le prescrizioni imposte all’atto dell’affidamento non hanno autonomia concettuale, ma fanno parte del giudizio prognostico che il giudice deve esprimere; un provvedimento che non contenesse prescrizioni o non ne indicasse le ragioni sarebbe immotivato. La Corte ribadisce che le questioni afferenti alle modalità di esecuzione della misura sono riconducibili a posizioni di diritto soggettivo del condannato, con conseguente necessità di motivazione e correlazione al giudizio prognostico ai fini dell’art. 27, terzo comma, Cost.
Nel merito, il provvedimento impugnato, pur operando rinvio per relationem alla precedente decisione, non rappresenta le ragioni del diniego. Nel richiamare il precedente, che si limita a indicare la residua pericolosità, non chiarisce perché il periodico allontanamento per esigenze lavorative risulti incompatibile con tale profilo, traducendosi in una clausola di stile insufficiente.
Sotto altro profilo, il provvedimento è viziato da contraddittorietà: in precedenza era stata rilasciata analoga autorizzazione per motivi di lavoro, senza che emergessero criticità. Appare quindi contraddittorio il diniego di allontanarsi periodicamente per un tempo contenuto, in applicazione del principio per cui lo svolgimento del percorso rieducativo deve essere informato al principio della progressività trattamentale.
La Corte accoglie pertanto il ricorso e annulla il provvedimento con rinvio per un nuovo esame al giudice di sorveglianza, che provvederà alla luce dei principi di diritto ricordati.
Nota della Redazione
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