Favoreggiamento reale: serve l’atto concreto di custodia del profitto (Cass. pen. Sez. VI n. 32963 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di favoreggiamento reale, di cui all’art. 379 cod. pen., non si perfeziona con l’accordo o con la promessa di aiutare taluno ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, ma esige una condotta attiva idonea a rendere definitiva o più sicura l’acquisizione del bene nella sfera patrimoniale del colpevole. Per il principio di materialità, l’illecito è configurabile a prescindere dall’esito effettivo della condotta, ma richiede pur sempre un atto concreto di aiuto; laddove all’intenzione manifestata non segua un comportamento esecutivo, difetta l’elemento oggettivo della fattispecie. La motivazione che fondi l’affermazione di responsabilità sulla sola adesione espressa in una conversazione, senza accertare l’effettiva ricezione e custodia della somma, è censurabile in cassazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, riduceva la pena inflitta a un imputato per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, escludeva la recidiva contestata a una coimputata, condannata per il reato di cui all’art. 379 cod. pen., e rideterminava la pena a quest’ultima, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione tre imputati. La questione decisiva riguarda la posizione della ricorrente condannata per favoreggiamento reale, la quale deduceva violazione di legge per mancanza di prova dell’effettiva ricezione delle somme provenienti da delitto.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione penale affronta il tema della struttura del favoreggiamento reale. La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e delle ipotesi previste dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., aiuta taluno ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato. Assicurare il profitto significa rendere definitiva, o comunque più sicura, l’acquisizione dello stesso nella sfera patrimoniale del colpevole.

Sul piano del principio di materialità, la Corte ribadisce che è necessaria una condotta specifica e idonea allo scopo, anche se il reato è configurabile a prescindere dal conseguimento effettivo della finalità. Richiama sul punto Sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, Rv. 282699-02. Il perfezionamento dell’illecito, dunque, non si realizza con l’accordo o con la promessa, ma con un’attività positiva di aiuto.

Applicando tali principi, la sentenza impugnata risulta carente. L’affermazione di responsabilità si fonda su una conversazione intercettata in cui la ricorrente, dopo aver manifestato perplessità per il timore di essere scoperta, accetta di custodire il denaro per un tempo limitato. Non emerge però se abbia poi effettivamente ricevuto la somma: circostanza essenziale, poiché il reato non si perfeziona con la promessa ma con la condotta attiva di custodia del profitto.

La Corte accoglie quindi il primo motivo, assorbente, e annulla con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, stabilendo che in sede di rinvio dovrà accertarsi se la ricorrente abbia concretamente ricevuto e custodito la somma o si sia limitata a una promessa.

Gli altri ricorsi sono dichiarati inammissibili: per un ricorrente i motivi risultano non dedotti in appello e proposti per la prima volta in legittimità, mentre la contestazione sulla responsabilità è manifestamente infondata a fronte di una motivazione puntuale. Il ricorso del terzo imputato è parimenti inammissibile, poiché la recidiva e il trattamento sanzionatorio sono sorretti da motivazione adeguata, con pena contenuta poco sopra i minimi edittali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *