Ricorso inammissibile per motivi reiterativi e proposta di lettura alternativa del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 20802 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano meramente reiterativi di doglianze già dedotte nel giudizio di appello e puntualmente disattese dal giudice territoriale con motivazione esaustiva e priva di vizi logici. Parimenti inammissibile è il motivo che si risolva in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità. Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando riservata al giudice di merito la valutazione degli elementi di prova.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., avendo la Corte d’appello di Torino confermato la responsabilità già accertata in primo grado. La difesa aveva chiesto la derubricazione del fatto nel delitto di furto di cui all’art. 624 cod. pen., l’applicazione della circostanza attenuante del quarto comma dell’art. 648 cod. pen. e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Avverso la sentenza di appello il condannato propone ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti incentrati su vizi di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, all’attenuante del non modico valore e al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i primi due motivi sono non consentiti, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici. Sul punto richiama un consolidato orientamento (Sez. II n. 27816 del 2019; Sez. III n. 44882 del 2014), secondo cui la riproposizione pedissequa di censure già esaminate non integra un valido motivo di legittimità.
La Corte osserva inoltre che i motivi si risolvono tutti in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità (Sez. III n. 18521 del 2018; Sez. V n. 15041 del 2018), atteso che la valutazione degli elementi di prova è riservata al giudice di merito.
Quanto alla qualificazione del fatto, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in punto di responsabilità e sulla sussistenza del reato di ricettazione, rigettando le doglianze difensive per l’assenza di elementi specifici idonei a provare la commissione del delitto di furto e valorizzando la distanza temporale tra la sottrazione del bene e il suo rinvenimento nel possesso del ricorrente. Analogamente, il giudice di appello ha escluso l’attenuante del non modico valore in ragione del contesto e delle modalità dell’azione delittuosa.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo: perché generico, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. II n. 42046 del 2019), e perché manifestamente infondato. La Corte rileva che il diniego della massima estensione delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato con motivazione esente da illogicità, avendo il giudice di appello evidenziato la gravità del fatto e l’assenza di segnali di resipiscenza.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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