Inammissibile il ricorso cautelare che chiede una diversa valutazione dei fatti (Cass. pen. Sez. II n. 12035 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Non è invece ammissibile quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il vizio di aspecificità del ricorso si configura non solo per indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di tentativo di estorsione, impugnava dinanzi al Tribunale di Catania l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva aggravato la misura, disponendo la custodia cautelare in carcere. In sede di appello cautelare il Tribunale confermava il provvedimento, ritenendo attribuibile all’indagato il profilo social e il messaggio vocale posti a fondamento dell’aggravamento.

La difesa ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione in punto di attribuibilità all’indagato del profilo e del messaggio vocale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo, osserva il Collegio, non illustra alcuno dei vizi prospettabili in sede di legittimità e si risolve in una mera osservazione di fatto, senza confrontarsi con le ragioni argomentate nel provvedimento impugnato.

Il principio richiamato è consolidato: in tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 e Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012.

Il ricorso è inoltre aspecifico, perché non si confronta con l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato considerato nella sua interezza. Il vizio di aspecificità si configura non solo nel caso di indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato.

Da qui la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre alla trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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