Querela via email non autenticata e certezza della volontà punitiva (Cass. pen. Sez. V n. 3368 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La querela può essere proposta con modalità diverse da quelle previste dall’art. 337 cod. proc. pen., purché l’atto consenta di accertare con certezza tanto la volontà punitiva della persona offesa quanto la sua provenienza dal soggetto legittimato. L’omessa identificazione formale di chi propone o deposita la querela non ne determina l’invalidità, integrando una mera irregolarità irrilevante ai fini della procedibilità dell’azione penale, ove la provenienza dell’atto sia comunque certa. La ratio dell’art. 337 cod. proc. pen. consiste nell’evitare l’attivazione del procedimento penale senza la certezza della volontà punitiva del soggetto leso, ma nessuna disposizione sancisce la nullità della querela o l’improcedibilità in caso di difetto delle formalità previste. Operano, in senso opposto a ogni interpretazione formalistica, il principio di conservazione degli atti e il favor querelae.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva annullato una misura custodiale applicata a due indagati in relazione a due episodi di furto aggravato, ritenendo carenti le condizioni di procedibilità. Quanto al primo episodio, era intervenuta la remissione di querela delle persone offese; quanto al secondo, la persona offesa aveva sporto solo denuncia e la successiva querela, trasmessa per email, era stata considerata invalida perché priva di sottoscrizione autenticata e non conforme alle formalità dell’art. 337 cod. proc. pen.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la richiesta di punizione inviata per email dalla persona offesa, quale atto meramente esplicativo della precedente denuncia, dovesse ritenersi idonea a integrare la condizione di procedibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un dato pacifico e documentato: la denuncia era stata sporta dalla vittima del furto, compiutamente identificata mediante passaporto, ma in essa non comparivano termini quali “querela” o “istanza di punizione“. Su richiesta dello stesso Pubblico Ministero, la Polizia Giudiziaria aveva poi ricevuto per email una dichiarazione a nome della vittima, non autenticata, ma accompagnata dalla copia del medesimo passaporto già utilizzato in sede di denuncia e facente chiaro riferimento a quest’ultima anche mediante il numero identificativo. In tale dichiarazione si esprimeva la volontà di punizione per il furto subito.
Il Tribunale del riesame aveva escluso la validità dell’atto per difetto di autentica e, prima ancora, per incertezza sulla sua provenienza. La Corte ritiene che tale affermazione non regga, perché non si confronta con i richiamati dati fattuali né con la giurisprudenza secondo cui la volontà punitiva e l’identificazione della persona offesa possono desumersi da circostanze certe anche diverse da quelle formali previste dal codice di rito.
Richiamando le Sezioni Unite n. 26268 del 28/03/2013, la Corte ribadisce che l’identificazione di chi propone istanza di punizione non deve essere necessariamente formale: una volta accertata la sicura provenienza dell’atto, l’eventuale mancata identificazione del depositante non rileva. Nel solco della Sez. IV n. 5446 del 23/01/2019, si afferma che l’omessa identificazione, da parte dell’autorità ricevente, del soggetto che propone o deposita la querela costituisce una mera irregolarità, ove sia certo che l’atto provenga dal soggetto legittimato.
La Corte valorizza altresì i precedenti Sez. F n. 32190 del 24/07/2002 e Sez. V n. 30300 del 10/4/2012, secondo cui anche fatti successivi — quali la costituzione di parte civile della persona offesa — possono essere utilizzati per interpretare quale querela l’atto che porti a conoscenza dell’autorità un reato perseguibile solo su istanza della vittima. Trova applicazione il principio di conservazione degli atti e il favor querelae: la querela consegue il suo effetto ove si abbia ugualmente la certezza che provenga dal soggetto legittimato.
Da qui l’annullamento con rinvio: il Tribunale del riesame non ha verificato se dagli elementi fattuali, unitamente considerati e non solo nel loro dato formale, possa desumersi che la persona offesa abbia manifestato con certezza, nei modi consentiti dall’ordinamento, la sua volontà punitiva.
Nota della Redazione
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