Prescrizione e revoca della sentenza di appello per reato estinto (Cass. pen. Sez. IV n. 12242 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 11, lett. b), legge n. 103/2017 opera soltanto in relazione alle sentenze di condanna, e non anche quando il giudice di primo grado abbia pronunciato sentenza assolutoria. Nel caso di assoluzione, il termine prescrizionale resta regolato dalle norme ordinarie e non si applica la sospensione collegata al deposito della motivazione e alla pronuncia del grado successivo. Il termine quinquennale per le contravvenzioni, comprensivo delle interruzioni, decorre dalla data effettiva di commissione del reato risultante dagli atti e dal testo della sentenza impugnata. La causa di non punibilità sopravvenuta va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con annullamento senza rinvio, prevalendo sulla eventuale rinnovazione istruttoria richiesta con altro motivo.
Il Fatto
Un conducente professionale di scuolabus era stato assolto dal Tribunale per non aver commesso il fatto, quanto alla contestata guida in stato di ebbrezza, rilevata con un tasso alcolico pari a 2,6 g/l. Su impugnazione del Procuratore generale, la Corte di appello, sezione distaccata, in riforma della prima decisione aveva riletto taluni aspetti ricostruttivi e dichiarato non doversi procedere per prescrizione, ritenendo maturato il termine quadriennale e individuando la data del reato nel primo febbraio 2019.
L’imputato ricorre per cassazione, deducendo tra l’altro l’erronea individuazione della data di commissione — da collocarsi all’11 febbraio 2019 — e il mancato riconoscimento dell’effetto interruttivo del decreto di citazione in appello. La questione arriva davanti alla Corte anche in relazione al tema devoluto alle Sezioni Unite sulla applicabilità delle cause di sospensione previste dalla legge Orlando.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il tema della disciplina applicabile ratione temporis. Il reato è stato commesso successivamente al 3 agosto 2017 e prima del 31 dicembre 2020, per cui trova applicazione la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, con le relative cause di sospensione. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza conforme e l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite del 12 dicembre 2024.
Il passaggio alla diversa disciplina non integra però un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., poiché le leggi succedutesi contengono la previsione della propria applicabilità ai reati commessi da una certa data. La Corte ricostruisce il percorso normativo fino all’abrogazione dell’art. 159, comma 2, cod. pen. e alla introduzione dell’art. 161-bis cod. pen. a opera della legge n. 134/2021.
Il punto decisivo è però un altro. L’art. 11, lett. b), legge n. 103/2017 prevede la sospensione dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, e dalla motivazione della condanna di secondo grado sino alla sentenza definitiva. Il riferimento è dunque alle sole sentenze di condanna. Nel procedimento in esame era stata invece pronunciata sentenza assolutoria: la sospensione non trova quindi applicazione.
Nel merito il motivo è fondato. La Corte territoriale aveva collocato la commissione del reato al primo febbraio 2019, mentre dagli atti e dallo stesso testo della sentenza impugnata la condotta risulta commessa l’11 febbraio 2019. Alla data della pronuncia di appello, il termine quinquennale, comprensivo delle interruzioni, non era ancora spirato. Il termine è scaduto in data immediatamente successiva, così che al momento della presentazione del ricorso il reato era estinto per prescrizione.
Tale causa di non punibilità va rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., dando precedenza alla immediata declaratoria rispetto agli approfondimenti istruttori che si imporrebbero per l’eventuale accoglimento del secondo motivo. La Corte dispone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione sopravvenuta alla data di pronuncia nel grado di appello.
Nota della Redazione
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