Omicidio stradale: rigetto dei motivi su aggravante e sostituzione della pena (Cass. pen. Sez. IV n. 12241 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, l’aggravante del superamento di oltre 50 km/h del limite di velocità deve essere accertata con riferimento al punto in cui ha inizio lo sbandamento del veicolo, non assumendo rilievo il diverso limite vigente su un tratto successivo del percorso. Il diniego della sostituzione della pena detentiva breve con la detenzione domiciliare sostitutiva è legittimo quando il giudice di merito lo fondi non sulla sola esistenza di precedenti condanne, ma sulle allarmanti modalità della condotta di guida, in coerenza con il principio secondo cui il rinvio all’art. 133 cod. pen. operato dall’art. 58 legge n. 689/1981, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, va letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge. L’attenuante ad effetto speciale del comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen. non è configurabile quando la causa concorrente esterna sia stata esclusa con motivazione sufficiente e non contraddittoria.
Il Fatto
La vicenda riguarda un incidente stradale mortale avvenuto su una strada provinciale extraurbana a doppio senso. Il conducente, proprietario del veicolo, privo di patente scaduta e con vettura non assicurata, percorreva un tratto curvilineo presegnalato a velocità ampiamente superiore al limite di 50 km/h, con strada bagnata per pioggia battente. Perdeva il controllo dell’auto, invadeva la corsia opposta, urtava il guard-rail e provocava lesioni gravissime alla passeggera, che decedeva.
Il G.u.p. del Tribunale, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l’imputato responsabile di omicidio stradale con l’aggravante del superamento di oltre 50 km/h del limite, applicando la diminuzione per il rito. La Corte di appello ha integralmente confermato la condanna. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Quanto all’aggravante della velocità, il ricorrente sosteneva che nel punto dell’incidente vigesse il limite di 90 km/h, per la presenza di un’intersezione. La Corte ha rilevato che il motivo reitera la doglianza già formulata in appello e omette il confronto con la motivazione dei giudici di merito, che avevano accertato in fatto, tramite le informazioni del consulente tecnico, che nel punto in cui ha inizio lo sbandamento vigeva il limite di 50 km/h.
Sul mancato riconoscimento dell’attenuante del comma 7, la Corte ha integrato la motivazione d’appello con quella di primo grado, che aveva escluso ogni incidenza causale del guard-rail: la barriera risultava conforme alle norme per la tipologia di strada e idonea al limite di velocità ivi previsto, oltre che collocata in zona con specifiche esigenze di protezione per la presenza di ostacoli fissi. Ne deriva l’insussistenza di una responsabilità colposa concorrente di terzi.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, che avevano dato atto dell’assenza di elementi positivi e della gravità della condotta di guida, richiamando il precedente di Sez. 4 n. 20800 del 21.02.2024 e la regola già affermata da Sez. 4 n. 54576 del 07.11.2018.
Infine, sul diniego della sostituzione della pena, la Corte ha osservato che il rigetto non si fonda soltanto sui precedenti penali, ma soprattutto sulle allarmanti modalità della condotta, essendo l’imputato autista senza patente e privo di assicurazione. È stato così rispettato il principio di diritto affermato da Sez. 2 n. 8794 del 14.02.2024, che vieta di respingere la richiesta sulla sola sussistenza di precedenti condanne.
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 589-bis c.p. – Omicidio stradale o nautico
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso