Conversione del ricorso in appello per vizi motivazionali della parte civile (Cass. pen. Sez. V n. 12286 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento del giudice di pace, che deduca anche vizi di motivazione, deve essere qualificato come appello e trasmesso al tribunale competente ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace per reato punito con pena alternativa è appellabile dalla parte civile che non abbia chiesto la citazione a giudizio dell’imputato. Spetta al giudice di appello valutare l’ammissibilità dell’impugnazione, secondo la regola temporale dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Il Fatto

Con la sentenza impugnata il giudice di pace ha assolto l’imputata dal reato di diffamazione in danno della persona offesa. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, agli effetti civili, la parte civile, articolando quattro motivi: motivazione meramente apparente, erronea applicazione dell’art. 596 cod. pen., violazione del diritto di prova sui fatti costitutivi del reato, omesso vaglio sulla verità dei fatti e sulla configurazione del diritto di critica.

Il difensore dell’imputata ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e ha replicato alla richiesta del P.G. di qualificare l’impugnazione come appello. Il Procuratore generale, dal canto proprio, ha concluso per la qualificazione del ricorso come appello e per la trasmissione degli atti al Tribunale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa è appellabile dalla parte civile che non abbia chiesto la citazione a giudizio dell’imputato. Tale approdo è ricondotto all’orientamento delle Sezioni Unite, richiamato dalla Corte nel procedimento definito all’udienza del 30 gennaio 2025.

Sul piano della qualificazione, il ricorso della parte civile, pur enunciando formalmente violazioni di legge, sviluppa le censure deducendo anche vizi motivazionali. In particolare, il terzo e il quarto motivo si sostanziano in doglianze non strettamente riconducibili nell’alveo delle lettere b) e c) dell’art. 606 cod. proc. pen. Da qui la conversione in appello e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari.

La Corte respinge la pronuncia invocata dalla difesa dell’imputata, che imporrebbe di ricercare l’effettiva volontà della parte impugnante. Si tratta di orientamento minoritario e non condivisibile, perché introduce un elemento non previsto dalla norma e ritenuto irrilevante dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, come confermato dalle citate pronunce e dalla più recente analitica disamina in motivazione.

Quanto al termine per impugnare, l’impugnazione della parte civile soggiace alla regola temporale dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. Sarà pertanto il Tribunale di Bari, nell’esercizio dei poteri di giudice di appello, a valutare l’ammissibilità dell’impugnazione e a procedere ai conseguenti adempimenti in caso di vaglio positivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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