Frode in pubbliche forniture: esclusa per il concessionario di servizio pubblico (Cass. pen. n. 21671 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all’art. 356 cod. pen., a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. Il criterio discretivo tra concessione di pubblici servizi e appalto di pubblici servizi va individuato nel destinatario del servizio, se direttamente la pubblica amministrazione o l’utente privato, indipendentemente dalla percentuale di contributo pubblico per l’espletamento del servizio. Difetta, nella concessione, il “dualismo soggettivo” che connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava all’indagato la misura del divieto di dimora nei Comuni di Trapani e Milazzo, ravvisando gravi indizi di colpevolezza in ordine a diversi reati di frode nelle pubbliche forniture e di attentato alla sicurezza dei trasporti. Secondo le imputazioni provvisorie, il comandante di armamento di una società di navigazione, che aveva stipulato contratti con la Regione Sicilia per il trasporto marittimo di persone verso le isole minori, avrebbe consentito la navigazione di imbarcazioni nonostante la presenza di gravi avarie, non dichiarate sul giornale di bordo né comunicate all’autorità marittima e all’ente di classifica.
Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, annullava l’ordinanza genetica. Con riguardo alle imputazioni di frode in pubbliche forniture, il Tribunale escludeva la configurabilità del reato, ritenendo i contratti inquadrabili nello schema della concessione di un pubblico servizio e non dell’appalto, difettando il dualismo soggettivo proprio delle pubbliche forniture. Quanto agli attentati alla sicurezza dei trasporti, il Tribunale escludeva la sussistenza di gravi indizi, non essendo emerso un pericolo concreto per la sicurezza. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo il ricorrente manifestato il proprio interesse al ribaltamento della decisione sul piano indiziario. Ha poi rilevato che il ricorso non censurava la statuizione relativa ai reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, rimasta così definitivamente assorbita.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la censura concernente la ritenuta insussistenza del reato di frode nelle pubbliche forniture. Ha valorizzato il principio di diritto secondo cui il delitto di cui all’art. 356 cod. pen. non si configura a fronte di qualsivoglia inadempimento nei rapporti contrattuali tra privato e pubblica amministrazione, ma presuppone che il destinatario della fornitura sia l’ente pubblico che ha stipulato il contratto, assumendo la veste di soggetto creditore della prestazione.
La Corte ha richiamato la sentenza Sez. 6, n. 28655 del 2025, che ha escluso la configurabilità del reato nell’ipotesi in cui, mediante la concessione, la pubblica amministrazione demandi al privato lo svolgimento di un servizio pubblico in favore dell’utenza. In tal caso, il destinatario finale del servizio non è l’ente pubblico, bensì l’utente, con la conseguenza che l’inadempimento, pur rilevando in sede civile, non integra la fattispecie penale. Tale impostazione è stata ulteriormente confortata da Sez. 6, n. 14022 del 2024, relativa alla violazione degli obblighi di manutenzione da parte della concessionaria di un servizio di depurazione.
La Corte ha quindi condiviso il criterio discretivo adottato dal Tribunale, fondato sul destinatario del servizio, indipendentemente dalla percentuale di contributo pubblico posto a carico dell’ente o dell’utente. Ha inoltre osservato che tale distinguo non era stato censurato dal ricorrente sotto il profilo della consistenza giuridica, che la questione era di puro diritto e che, pertanto, ogni ulteriore doglianza inerente ai vizi della motivazione era sterile. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Nota della Redazione
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