Il giudice deve riqualificare la truffa in luogo della ricettazione, non assolvere (Cass. pen. Sez. 2 n. 7555 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di ricettazione, anche nella forma tentata, non può consumarsi prima del perfezionamento del delitto presupposto. Quando il profitto della truffa è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la persona offesa ha versato il denaro sulla carta. La ricezione della somma sulla carta dell’imputato costituisce pertanto il momento consumativo della truffa e non un autonomo delitto di ricettazione. Il giudice, ai sensi dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., ha il potere-dovere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione. In presenza di una diversa qualificazione, non può assolvere con formula dubitativa, ma deve esercitare i propri poteri di riqualificazione, anche al fine di non precludere un nuovo esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia assolveva la ricorrente, qualificata come imputata, dal reato di ricettazione ex art. 648 cod. pen. perché il fatto non sussiste. L’assoluzione si fondava sul dubbio che la donna potesse aver concorso nel delitto presupposto di truffa, senza che fossero indicati gli elementi processuali a sostegno di tale ipotesi.
Avverso la pronuncia, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 648 cod. pen. e 521 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Il ricorrente contestava la fondatezza dell’assoluzione basata su una prospettazione alternativa non suffragata da elementi concreti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, soffermandosi in via preliminare sull’analisi sostanziale delle fattispecie. Ha ribadito che la ricettazione non può configurarsi prima della consumazione del reato presupposto, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di riciclaggio e autoriciclaggio.
Con specifico riguardo alla truffa, la Corte ha affermato che il reato si perfeziona con la realizzazione dell’ultimo segmento dell’evento, costituito dall’induzione in errore, dall’atto di disposizione patrimoniale, dall’ingiusto profitto e dall’altrui danno. Quanto al profitto conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, la consumazione coincide con il versamento del denaro sulla carta da parte della persona offesa, poiché l’agente ottiene l’immediata disponibilità della somma.
Nel caso di specie, la ricezione della somma sulla carta dell’imputata costituiva, quindi, il momento consumativo della truffa e non un autonomo delitto di ricettazione. Il Tribunale, pur avendo rilevato la discrasia ricostruttiva, aveva omesso di trarne le dovute conseguenze, limitandosi ad assolvere con formula dubitativa.
La Corte ha quindi richiamato il disposto dell’art. 521 cod. proc. pen., evidenziando che il giudice può dare al fatto una diversa definizione giuridica senza che ciò integri una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Ha precisato che nel caso di specie non ricorrevano le ipotesi di fatto nuovo o di fatto diverso, ma una mera e corretta riqualificazione giuridica della condotta.
Il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto riqualificare il fatto e non assolvere l’imputata. Tale erronea condotta, oltre a violare i poteri di qualificazione del giudice, avrebbe determinato l’improcedibilità di un nuovo esercizio dell’azione penale per il medesimo episodio. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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