Bancarotta, confisca diretta del denaro e sequestro verso i terzi estranei (Cass. pen. Sez. V n. 12293 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è prevista la confisca per equivalente, di modo che il sequestro preventivo disposto in relazione ad esso è sempre funzionale alla confisca diretta. Quest’ultima è diretta anche quando il profitto sia costituito da somme di denaro, giacché la natura fungibile del bene non recide il nesso di derivazione causale dal reato: ciò che rileva è l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito e ancora rinvenibile nel patrimonio dell’autore. Il sequestro che ecceda tale perimetro non è sorretto da alcun titolo e va annullato senza rinvio. Nei confronti del terzo estraneo al reato il sequestro esige la prova che il terzo abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che non sia stato in buona fede; non basta invocare per analogia il principio elaborato in materia di reati tributari, senza indicare gli elementi di fatto che dimostrino la strumentalizzazione dell’ente.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di somme di denaro, finalizzato alla confisca diretta, nei confronti di una persona sottoposta ad indagini e di tre società, indicate come terze interessate, sull’assunto che quelle somme costituissero il profitto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Il Tribunale, in veste di giudice del riesame, aveva confermato il provvedimento. Hanno proposto ricorso per cassazione, da un lato, l’indagata, dolendosi del fumus commissi delicti e del periculum in mora, dall’altro le società, contestando la propria estraneità al reato e la qualificazione della misura come diretta.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola dell’impugnazione delle ordinanze cautelari reali: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando o in procedendo e i soli vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Su questa base il ricorso dell’indagata è infondato. La doglianza sulla sottovalutazione degli argomenti difensivi non integra il vizio di motivazione apparente, ma semmai quello di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e comunque il giudice del riesame li ha presi in considerazione e disattesi con motivazione adeguata, desumendo il ruolo gestionale dell’indagata dal contenuto di una conversazione intercettata e dalla destinazione di un pagamento ingiustificato a una società a lei riconducibile.
Quanto al secondo motivo, i rilievi sono inammissibili. È vero che la fungibilità del denaro non esonera l’accusa dall’onere di provare l’accescimento patrimoniale, ma la difesa non ha allegato dati inconfutabili idonei a dimostrare che le somme non fossero entrate nel patrimonio dell’indagata; anzi, l’averla ammessa a disporne per pagare debiti di terzi conferma, secondo le massime di esperienza, che quelle somme vi erano entrate.
Colgono invece nel segno i motivi delle società. Va ribadito il principio per cui, in assenza di previsione normativa, il sequestro preventivo per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sempre funzionale alla confisca diretta, come affermato dalle Sezioni Unite n. 42415 del 27.05.2021: la confisca del denaro profitto del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore e rappresentante l’effettivo accrescimento monetario conseguito, è sempre diretta e non ostativa l’allegazione dell’origine lecita della specifica somma.
Il giudice del riesame, invece, ha convalidato l’ipotesi accusatoria trasponendo alle società il principio elaborato in materia di reati tributari dalle Sezioni Unite n. 10561 del 30.01.2014, senza considerare le caratteristiche peculiari del profitto della bancarotta e soprattutto senza indicare, in assenza di qualunque riferimento alle ricorrenti nel capo di imputazione, gli elementi di fatto che ne dimostrassero la mancanza di autonomia rispetto all’amministratore e la loro strumentalizzazione quali contenitori schermati dei proventi delle distrazioni. Da qui l’annullamento senza rinvio del provvedimento limitatamente alle società e la restituzione delle somme agli aventi diritto.
Nota della Redazione
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