Archiviazione per tenuità del fatto: preclusione per l’indagato non opponente (Cass. pen. Sez. V n. 12294 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha carattere decisorio ed è impugnabile per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Tuttavia, la persona sottoposta ad indagine che non abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione è preclusa dall’impugnare quel provvedimento. La mancata opposizione determina una preclusione all’impugnazione, non superabile dalla partecipazione al contraddittorio attivato dall’opposizione della persona offesa, poiché tale contraddittorio resta limitato ai temi di interesse dell’opponente.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero aveva chiesto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto di un procedimento penale per furto. Il Giudice per le indagini preliminari, all’esito dell’udienza camerale celebratasi a seguito dell’opposizione presentata dalla persona offesa, aveva disposto l’archiviazione nei termini richiesti dal Pubblico Ministero.
La persona sottoposta ad indagini ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e un vizio argomentativo dell’ordinanza: l’omessa valutazione degli elementi di fatto idonei a escludere l’offensività della condotta, la motivazione ritenuta apparente o illogica e la mancata disamina del profilo della colpevolezza. La questione approda in Cassazione per stabilire se l’indagata potesse dolersi di quel provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’approdo interpretativo secondo cui l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Il provvedimento, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni di diritto soggettivo.
Da tale premessa il Collegio trae la conseguenza centrale: l’avviso della richiesta di archiviazione, che il Pubblico Ministero deve dare anche alla persona sottoposta alle indagini, mira a sollecitare un’opposizione calibrata su ragioni sostanziali. I destinatari sono tenuti a indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.
Ne deriva che la mancata opposizione della persona sottoposta ad indagine determina a suo carico una preclusione all’impugnazione dell’ordinanza di archiviazione. Non vale a superarla la partecipazione al contraddittorio sviluppatosi a seguito dell’opposizione della persona offesa, essendo tale contraddittorio necessariamente limitato ai temi di interesse dell’opponente.
Nel caso concreto, l’indagata non aveva presentato opposizione alla corrispondente richiesta di archiviazione e, anzi, in esito all’udienza camerale, aveva insistito per l’accoglimento dell’archiviazione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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