Non luogo a provvedere del giudice delegato qualificabile come atto abnorme (Cass. pen. Sez. 1 n. 1872 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il compenso dell’amministratore giudiziario, per la parte riferibile al munus publicum di custodia e amministrazione del bene vincolato, va tenuto distinto nel conto di gestione dalle spese inerenti alla gestione dinamica dell’impresa, che restano a carico della società anche in caso di restituzione dei beni. Il conto di gestione, ai sensi dell’art. 43, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, deve essere depositato all’esito della procedura e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e secondo grado, e la sua mancata presentazione costituisce omissione che il giudice delegato non può eludere. Avverso i provvedimenti del giudice delegato aventi natura dispositiva e incidenti in modo definitivo su diritti soggettivi, in assenza di una specifica disciplina delle impugnazioni, è consentita l’opposizione al tribunale della prevenzione nelle forme dell’incidente di esecuzione. È abnorme, perché crea una stasi irreversibile del procedimento e viene adottato in carenza di potere, il provvedimento di non luogo a provvedere con cui il giudice delegato rifiuta di qualificare l’istanza come opposizione al proprio precedente provvedimento e di rimettere la questione al collegio.
Il Fatto
Nel corso di un procedimento di prevenzione patrimoniale, le quote sociali e i beni di una società erano stati sottoposti a sequestro e affidati a un amministratore giudiziario, che aveva emesso fatture per acconti sul compenso finale, liquidati dal tribunale e posti a carico del patrimonio della società. All’esito del procedimento, la corte d’appello aveva riformato il decreto di confisca e disposto la restituzione dei beni, con provvedimento passato in giudicato. La società aveva quindi chiesto la ripetizione delle somme versate, ma il giudice delegato aveva respinto l’istanza, qualificando i compensi come riferibili alla gestione dinamica dell’impresa.
A seguito di una nuova istanza, con cui si contestava l’assenza di un rendiconto finale e si chiedeva che le spese fossero poste a carico dell’Erario, il giudice delegato dichiarava il non luogo a provvedere, ritenendo la questione già evasa. La società ricorreva per cassazione, deducendo che la nuova istanza doveva essere qualificata come opposizione e decisa dal tribunale in composizione collegiale, e non dal giudice delegato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ricostruendo il quadro normativo di riferimento. L’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 prevede che, in caso di revoca del sequestro o della confisca, le somme per il pagamento dei compensi dell’amministratore giudiziario siano poste a carico dello Stato. L’art. 43 del medesimo decreto disciplina il conto di gestione, che deve essere presentato all’esito della procedura e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e secondo grado. Nel conto devono essere distinte le voci relative al compenso per l’attività gestoria da quelle inerenti al munus publicum, poiché la diversa imputazione è necessaria per l’eventualità della restituzione dei beni.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l’attività dell’amministratore giudiziario si articola su un doppio binario: da un lato la custodia statica, riconducibile a funzioni di diritto pubblico, dall’altro la gestione dinamica dell’impresa, finalizzata alla conservazione della redditività. Solo i costi della prima attività gravano sull’Erario in caso di restituzione, mentre le spese di gestione restano a carico dell’ente amministrato. Nel caso di specie, il giudice delegato aveva respinto l’istanza di restituzione senza specificare se i compensi fossero riferibili all’attività gestoria o a quella di pubblico ufficio, e senza che fosse stato depositato e approvato il conto di gestione.
La Corte ha quindi ritenuto che la successiva istanza, con cui si censurava proprio tale profilo, integrasse un’opposizione al provvedimento del giudice delegato, alla luce del principio, già affermato dalle Sezioni Unite, per cui avverso i provvedimenti aventi natura dispositiva e incidenti su diritti soggettivi è consentita l’opposizione al tribunale della prevenzione nelle forme dell’incidente di esecuzione. Il giudice delegato, dichiarando di non dover provvedere, aveva invece creato una stasi irreversibile del procedimento, adottando un provvedimento abnorme, in carenza di potere e in violazione dell’obbligo di attivare la procedura di approvazione del rendiconto, presupposto dirimente per la risoluzione della questione.
La Corte ha pertanto annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione, per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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