La contestazione suppletiva in dibattimento è ammessa anche senza nuove emergenze istruttorie (Cass. pen. Sez. 2 n. 7547 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all’art. 517 cod. proc. pen. possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. La facoltà del pubblico ministero non è preclusa quando non si fondi su nuove emergenze dibattimentali. In caso di contrasto tra il giudice dell’udienza preliminare e il giudice del dibattimento sulla sussistenza di una circostanza aggravante, prevale la decisione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, aveva autorizzato il pubblico ministero a contestare in udienza l’aggravante dell’uso del metodo mafioso per alcuni capi d’imputazione, esclusa dal GUP nel decreto che aveva disposto il giudizio, nonché a correggere un errore materiale relativo all’omissione della parte espositiva concernente uno degli imputati. Il difensore di quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità dell’ordinanza. La difesa sosteneva che il provvedimento fosse abnorme in quanto il giudice avrebbe dovuto rilevare la nullità del decreto che dispone il giudizio e restituire gli atti al GUP per i provvedimenti consequenziali. In ogni caso, la diversità del fatto, del reato concorrente o delle circostanze aggravanti non avrebbe potuto legittimare la modifica della contestazione se non a seguito di un’istruttoria dibattimentale che avesse fatto emergere elementi nuovi o non correttamente valutati in precedenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. La tesi difensiva si basava sull’erroneo presupposto della cristallizzazione dell’imputazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio. La Corte ha invece affermato la certezza della possibilità della modifica dell’imputazione e delle contestazioni suppletive in dibattimento, essendo essa espressamente prevista e disciplinata dagli artt. 516 e sgg. cod. proc. pen.
Tale facoltà non può ritenersi preclusa quando non si fondi sulle nuove emergenze dibattimentali e sia esercitata all’inizio dell’istruttoria dibattimentale, anche prima dell’apertura del dibattimento. La Corte ha richiamato il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui le nuove contestazioni possono essere effettuate anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
Ciò che rileva è che al pubblico ministero sia consentito modificare l’imputazione in base agli elementi d’accusa già acquisiti e che l’imputato, posto a conoscenza di tali elementi, possa sin dall’inizio del dibattimento contrastarli efficacemente. A fronte dell’esercizio di tale facoltà, senza specifici limiti temporali, l’imputato ha la possibilità di chiedere al giudice un termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva, come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’oblazione.
Quanto alla diversa valutazione del GUP in sede di udienza preliminare sulla sussistenza dell’aggravante, la Corte ha richiamato la regola dettata dall’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., secondo la quale in caso di contrasto tra il giudice dell’udienza preliminare e il giudice del dibattimento prevale la decisione di quest’ultimo. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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