Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza d’interesse senza condanna alle spese (Cass. pen. Sez. 2 n. 1457 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione oggetto di rinuncia da parte del ricorrente, manifestata prima della decisione. La declaratoria di inammissibilità conseguente alla rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da una causa non imputabile al ricorrente, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della cassa delle ammende, poiché il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.
Il Fatto
Con ordinanza dell’08/07/2025, il Tribunale di Ancona rigettava la richiesta di riesame presentata avverso l’ordinanza del 13/06/2025 con cui il G.i.p. aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per gravi indizi di reato in relazione a due rapine pluriaggravate e per il pericolo di reiterazione. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il primo motivo deduceva la nullità dell’interrogatorio di garanzia per mancato avviso al difensore di fiducia, con conseguente inefficacia della misura; il secondo motivo lamentava l’illogicità della motivazione in ordine all’applicabilità di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato preliminarmente che, prima dell’udienza, era pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal ricorrente, il quale aveva rappresentato di non avere più interesse all’impugnazione trovandosi ormai agli arresti domiciliari presso una struttura. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La Corte ha poi affrontato la questione delle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, affermando che la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende. Il principio è stato motivato osservando che il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza, richiamando in tal senso i precedenti delle Sez. 1, n. 15908 del 2024 e Sez. 2, n. 4452 del 2019.
Nota della Redazione
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