Procura speciale e limiti al potere di concordare la pena nel patteggiamento (Cass. pen. Sez. V n. 12623 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è atto dispositivo personalissimo dell’imputato, assistito da particolari formalità. Al procuratore speciale è precluso travalicare i limiti del mandato, sia in relazione alla pena, ove predeterminata, sia riguardo alle condizioni cui la richiesta sia subordinata; la ratifica di un concordato affetto dalla violazione di tali limiti determina la nullità della sentenza. Ove però la procura speciale non rechi alcun limite alla pena concordabile, l’atto si interpreta nel senso che l’imputato ha delegato il difensore in modo incondizionato a contrattarne l’entità, prestando consenso preventivo a quella concordata con il pubblico ministero. Il vizio del consenso è deducibile in Cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ma l’ignoranza della disciplina sull’inappellabilità della sentenza di patteggiamento integra errore determinato da inescusabile ignoranza della legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Treviso, con la sentenza impugnata, ha applicato all’imputato la pena concordata con il pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 479 e 640, comma 2, cod. pen., definendo il procedimento con rito alternativo ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo violazione di legge in merito all’espressione della volontà di accedere al patteggiamento. Il ricorrente ha rilevato che l’accordo era stato stipulato, in sua assenza, dal difensore munito di procura speciale all’udienza del 16 luglio 2024; nella procura, pur essendo conferito il potere di chiedere il rito alternativo, non sarebbe stata indicata l’entità della pena. Ha inoltre sostenuto di non aver compreso che la sentenza di patteggiamento fosse inappellabile e potenzialmente idonea a divenire definitiva in tempi brevi, con sostanziale rinuncia alla prescrizione, e di aver confidato nell’accesso al lavoro di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricondotto la doglianza al perimetro dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente di impugnare per cassazione la sentenza di applicazione della pena per i vizi del consenso dell’imputato. Ha però ritenuto il ricorso manifestamente infondato.
Il Collegio ha ricordato che la richiesta di patteggiamento è atto dispositivo personalissimo dell’imputato e che al procuratore speciale non è consentito travalicare i limiti del mandato, né in relazione alla pena, ove predeterminata, né riguardo alle condizioni cui la richiesta sia subordinata. Ne consegue che la ratifica di un concordato affetto dalla violazione di quei limiti determina la nullità della sentenza, secondo il richiamo a Sez. 5, n. 37262 del 07/09/2015.
Nel caso concreto, la procura speciale rilasciata al difensore non apponeva alcun limite alla pena concordabile. Da qui l’interpretazione dell’atto nel senso di una delega incondizionata a contrattare l’entità della pena, con consenso preventivo prestato dall’imputato all’applicazione di quella concordata con il rappresentante della pubblica accusa.
Quanto all’asserita mancata comprensione della disciplina sull’impugnazione, la Corte ne ha affermato l’irrilevanza, trattandosi di errore determinato da inescusabile ignoranza della legge, tanto più che l’imputato era assistito da un difensore di fiducia cui aveva conferito procura speciale proprio per negoziare il rito. La circostanza è stata inoltre prospettata in modo generico e meramente assertivo, senza indicare le risultanze processuali idonee a comprovarla, come richiesto da Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018.
Privo di fondamento è stato infine ritenuto il rilievo sulla speranza di lucrare la prescrizione del reato, non essendo tale aspettativa indice di un vizio del consenso al rito alternativo. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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