Retroattività lex mitior in deroga e verifica della recidiva per reddito (Cass. pen. Sez. 7 n. 10577 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga al principio di retroattività della lex mitior, prevista dall’art. 13 del d.l. n. 48/2023 con riferimento all’abrogazione del delitto di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019, è legittima in quanto sorretta da plausibile giustificazione e non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale dell’indebita erogazione del reddito di cittadinanza. In tema di recidiva, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza. La speciale tenuità del danno non ricorre quando il beneficio indebitamente percepito non è irrisorio, pur essendo il reato commesso a danno dello Stato.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, con sentenza confermata in appello, per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, per aver reso false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, inducendo in errore l’INPS. Avverso la sentenza della Corte territoriale, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di doglianza.
Le censure riguardavano l’affermazione di responsabilità, la mancata assoluzione per intervenuta abrogazione della norma incriminatrice, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l’applicazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile, in quanto volto a sollecitare una rivalutazione nel merito delle emergenze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva correttamente desunto la sussistenza del dolo dalla macroscopica omissione della dichiarazione di una precedente condanna per un delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., circostanza non riconducibile a una mera svista.
In relazione al secondo motivo, la Suprema Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui è legittima la deroga alla retroattività favorevole prevista dall’art. 13 del d.l. n. 48/2023. L’abrogazione del delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019, disposta dall’art. 1, comma 318, legge n. 197/2022, fa salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine di efficacia della disciplina, in deroga all’art. 2, comma secondo, cod. pen.. Tale deroga è sorretta da una plausibile giustificazione e non presenta profili di irragionevolezza, coordinandosi cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. n. 48/2023 per i benefici futuri.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata, avendo la Corte territoriale considerato sia l’entità del beneficio percepito, non trascurabile, sia i numerosi precedenti penali dell’imputato, che escludevano la natura occasionale della condotta.
In tema di recidiva, la Corte ha ribadito, richiamando le Sezioni Unite n. 35738 del 2010, la necessità di valutare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di pericolosità sociale. Nel caso di specie, i precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio e in materia di falso, hanno manifestato una spinta criminosa persistente e l’indifferenza all’efficacia deterrente delle pronunce giudiziarie.
Infine, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, motivato con l’assenza di elementi positivi e il contegno processuale dell’imputato. Ha altresì escluso la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., essendo il beneficio indebitamente percepito, pari a 430,32 euro, non irrisorio e pari a tre mensilità di reddito di cittadinanza.
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Nota della Redazione
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