Inammissibile il ricorso per la chiave rinvenuta e la rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 15570 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili, in sede di legittimità, le censure che si sostanziano in mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili già vagliati e disattesi dal giudice di merito, e che non siano scandite da una necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La richiesta di una rilettura degli elementi di fatto e di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione è inammissibile, poiché trasformerebbe la Corte di cassazione in un ennesimo giudice del fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ove non ravvisi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, tramite il difensore, impugnava la sentenza della Corte d’appello di Roma che ne aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacente. Nel ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l’unico indizio a fondamento dell’impianto accusatorio era il rinvenimento di una chiave nell’auto che conduceva al momento del fermo. Lo stesso imputato asseriva di aver spiegato che la chiave era già presente nel veicolo a noleggio, verosimilmente lasciata da un precedente utilizzatore.
La Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto non credibile tale versione, valorizzando una serie di elementi indiziari a carico dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La settima sezione penale ha ritenuto i motivi di ricorso inammissibili, poiché non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Le doglianze formulate dal ricorrente erano costituite da mere richieste di rivalutazione del compendio probatorio, riproduttive di censure già esaminate e disattese con argomentazioni logiche e congrue dal giudice di merito.
La Corte ha evidenziato che il ricorrente non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva dato conto degli elementi di prova e aveva escluso la credibilità della versione fornita dall’imputato. In particolare, i giudici del merito avevano sottolineato l’implausibilità che un precedente utilizzatore della vettura potesse aver dimenticato o occultato la chiave di un altro veicolo, all’interno del quale era custodito un quantitativo rilevante di cocaina, considerato l’elevato rischio di perdita del carico. Era stata inoltre valorizzata la circostanza che il veicolo con lo stupefacente risultava noleggiato da una società il cui legale rappresentante era irreperibile, e che l’area del rinvenimento era nota per essere frequentata dall’imputato.
Tali risultanze, unitamente al collegamento con altri veicoli noleggiati dalla medesima società – uno dei quali fermato con a bordo due soggetti in possesso di cocaina di natura e qualità analoga, con analogo confezionamento e criteri di suddivisione – erano state ritenute riscontrare l’assunto accusatorio. Rispetto a tale motivazione, la richiesta del ricorrente di una rilettura dei fatti e di nuovi parametri di valutazione è stata considerata inammissibile, in quanto volta a trasformare la Corte di legittimità in un ulteriore giudice del fatto.
Essendo il ricorso inammissibile, e non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna al pagamento delle spese processuali è conseguita quella al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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