Ne bis in idem escluso tra illecito demaniale e abuso edilizio (Cass. pen. Sez. III n. 12661 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste ne bis in idem tra il reato di occupazione arbitraria del demanio marittimo di cui all’art. 1161 cod. nav. e le contravvenzioni edilizie e paesaggistiche, poiché i due illeciti tutelano beni giuridici diversi e richiedono titoli abilitativi distinti. Ai fini della verifica della medesimezza del fatto, il giudice deve procedere a una comparazione concreta degli elementi costitutivi (azione, evento, elemento psicologico), escludendo l’identità quando gli ampliamenti contestati siano diversi e successivi. La natura precaria dell’opera si accerta con il criterio funzionale e non strutturale: rileva la destinazione a soddisfare esigenze contingenti e temporalmente delimitate, non il materiale impiegato. Il regime dell’attività edilizia libera ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001 non si applica agli interventi in contrasto con il vincolo paesaggistico, la cui contravvenzione, ove non sanata, esclude in radice l’irrilevanza urbanistica.

Il Fatto

La Corte di appello confermava la condanna pronunciata dal Tribunale per le contravvenzioni di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, 734 cod. pen. e 93-95 d.P.R. n. 380/2001, relative ad ampliamenti abusivi realizzati in area demaniale e sottoposta a vincolo.

Il condannato proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. per essere già stato giudicato per i medesimi fatti, l’insussistenza dei reati per la natura precaria delle opere e il vizio di motivazione sulla valutazione probatoria. La questione centrale attiene alla configurabilità del ne bis in idem e alla qualificazione delle opere come precarie o soggette a titolo abilitativo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, che ha affermato il criterio dell’idem factum in luogo dell’idem legale, e le Sezioni Unite n. 20664 del 2017, che impongono una comparazione concreta degli elementi costitutivi. Nel caso di specie, la diversità del bene giuridico tutelato dall’art. 1161 cod. nav. rispetto alle norme urbanistiche e paesaggistiche esclude l’identità richiesta dalla norma.

La Corte ha inoltre ribadito che la preclusione del ne bis in idem opera solo per la condotta contestata nel periodo oggetto di imputazione e non si estende alla protrazione o ripresa successiva. Gli ampliamenti del secondo procedimento risultavano diversi e successivi rispetto a quelli già giudicati, escludendo l’identità del fatto.

Sul secondo motivo, i giudici hanno escluso la natura precaria delle opere applicando il criterio funzionale: le dimensioni dei manufatti e la loro utilizzazione perdurante nel tempo ne dimostrano la stabile destinazione. La doglianza è stata ritenuta intrinsecamente contraddittoria, poiché il ricorrente invocava l’irrilevanza urbanistica e al contempo deduceva il parere favorevole alla sanatoria paesaggistica.

La Corte ha infine chiarito che l’attività edilizia libera non è invocabile per interventi in contrasto con il vincolo paesaggistico, la cui contravvenzione non sanata esclude ogni possibilità di sanatoria, urbanistica o paesaggistica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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