Molestie olfattive da cappa: stretta tollerabilità e prova nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. III n. 4419 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen. è configurabile, qualunque sia il soggetto emittente, anche in caso di molestie olfattive provenienti da un impianto autorizzato per le emissioni in atmosfera. Il parametro di legalità dell’emissione è quello della stretta tollerabilità, non quello della normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ., in difetto di una normativa statale che fissi disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori. Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri ricostruttivi: la censura che contesti la valutazione delle prove è inammissibile, salvo che si deduca un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale. Il vizio di motivazione è deducibile solo se evidente, di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, aveva condannato il titolare di un’attività di ristorazione alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 674 cod. pen., contestato per le emissioni prodotte dallo sbocco della cappa dell’esercizio, accertate con permanenza nel 2015. La parte civile aveva denunciato la fuoriuscita di odori molesti.

Avverso la sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando l’omessa valutazione di prove decisive, l’erronea applicazione della legge penale quanto al criterio di tollerabilità delle immissioni olfattive e l’omessa declaratoria di prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente aveva sostenuto che le note del funzionario dell’ASL attestassero l’assenza di fuoriuscite di fumi e odori apprezzabili. La Corte ha rilevato che tale asserzione non risulta dal testo delle note richiamate: in esse si legge soltanto la necessità di trasferire lo sbocco della cappa sul tetto dello stabile, dotandolo di idoneo sistema di filtrazione. L’assenza di fumi e odori era attestata all’interno dell’esercizio, non all’esterno. La doglianza, qualificata come mancata assunzione di prova decisiva, dissimulava quindi una richiesta di diversa valutazione del compendio probatorio.

La Corte ha ribadito che nel giudizio di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come più plausibili. Il vizio di motivazione è deducibile solo ove sia evidente, percepibile ictu oculi, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 14722 del 30/01/2020. La motivazione, pur stringata, è stata ritenuta coerente e aderente alle risultanze probatorie.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato il criterio della stretta tollerabilità per le molestie olfattive. Il bene giuridico tutelato dall’art. 674 cod. pen. è la sicurezza pubblica. La norma punisce chi, nei casi non consentiti dalla legge, provochi emissioni di gas, vapori o fumo con le potenzialità lesive previste. La contravvenzione è configurabile anche in presenza di immissioni olfattive che superino il limite della normale tollerabilità, poiché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, risultando il criterio dell’art. 844 cod. civ. inidoneo ad assicurare una protezione adeguata all’ambiente e alla salute umana. La sentenza impugnata aveva dunque fatto corretta applicazione dell’insegnamento della Corte.

Il terzo motivo, relativo alla prescrizione, è stato dichiarato infondato. La permanenza del reato risultava accertata fino all’ottobre 2018 in base alle dichiarazioni del teste e alla documentazione acquisita. All’udienza del 10 gennaio 2024 era stata prodotta la SCIA depositata al Comune il 31 gennaio 2019, con cui l’imputato comunicava l’inizio dei lavori di regolarizzazione. Il termine prescrizionale, ordinariamente individuato nell’ottobre 2023, doveva considerarsi slittato al 31 gennaio 2024, con ulteriore differimento per i quasi quattro mesi di sospensione dal 13 settembre 2023 al 10 gennaio 2024. Il reato non poteva pertanto essersi prescritto.

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile in relazione a tutti i motivi. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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